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	<title>testo-unico &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/testo-unico/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "testo-unico"</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:09:04 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Formazione di base alla sicurezza nei luoghi di lavoro]]></title>
<link>http://studiofilippi.wordpress.com/2008/11/15/formazione-di-base-alla-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/</link>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:58:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>studiofilippi</dc:creator>
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<description><![CDATA[Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro apporta alcune novità in mater]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro apporta alcune <strong>novità in materia di formazione per la sicurezza</strong>. Il precedente  quadro normativo rendeva obbligatoria la formazione solo per determinate categorie di lavoratori; per gli R.S.P.P., per gli R.L.S., per gli addetti all&#8217;Antincendio, per gli addetti al Pronto Soccorso Aziendale, per tutti quei lavoratori che utilizzano i D.P.I. salvavita e per gli operatori in settore edile. Nel testo unico, invece si introduce il concetto della f<em>ormazione di base</em>, orizzontale  non specialistica (che viene mantenuta, e qua e là rafforzata). La formazione di base <strong>dovrà </strong><strong>riguardare obbligatoriamente</strong> tutti i presenti sul luogo di lavoro, ivi compresi <em>liberi professionisti</em> , <em>co.co.pro. ,  interinali</em> <em>, stagionali , giornalieri , apprendisti</em> . La formazione di base dovrà comprendere  l&#8217;approccio alla sicurezza in genere, la comprensione dei rischi, le misure adottate in azienda.</p>
<p>Il nuovo Testo Unico rimanda l&#8217;esplicare i contenuti, i tempi ed i soggetti alla Conferenza Stato Regioni, che ad oggi, prossimi alle scadenze del 31/12/2008, non ha ancora deliberato. Alcune Regioni, tra cui la Regione Toscana, ha però attivato immediatamente, in ambito finanziato, progetti formativi, la cui base minima attuale è di 4 ore. Per la <em>formazione specialistica</em> (cantieri, ponteggi, antincendio, DPI, lavori su funi ecc.) <em>i percorsi formativi rimangono invariati</em>.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Capitani coraggiosi]]></title>
<link>http://owblog.wordpress.com/2008/09/06/capitani-coraggiosi/</link>
<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 09:10:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jack</dc:creator>
<guid>http://owblog.wordpress.com/2008/09/06/capitani-coraggiosi/</guid>
<description><![CDATA[Me ne ero quasi scordato: in Italia è vietato mascherarsi in luoghi pubblici. Cito l’art. 85 del ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Me ne ero quasi scordato: in Italia è vietato <a href="http://www.corriere.it/cronache/08_agosto_26/turista_velo_5b95f7c0-7359-11dd-95d1-00144f02aabc.shtml" target="_blank">mascherarsi</a> in luoghi pubblici. Cito l’art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza:</p>
<blockquote><p><em>E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico.<br />
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 10,00 ad 103,00. E’ vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da 10,00 ad 103,00.</em></p></blockquote>
<p><!--more--></p>
<p>Quindi se volete coprirvi il volto col niqāb non c&#8217;è problema, siete liberissime di farlo: ma non dentro i luoghi pubblici. E&#8217; la legge, e voi non potete andare contro le leggi italiane solo perché siete musulmane, nel nostro Paese, non musulmano e - a volte - laico, non è possibile farlo per non contravvenire ad un dettame sulla Pubblica Sicurezza. Fatevene una ragione e andate avanti.<br />
Anche il &#8220;coraggiosissimo&#8221; direttore del museo dovrebbe rispettare le norme senza per questo passare per razzista: «Si è trattato della libera iniziativa di un guardiano, che ha commesso un grave errore. Prenderemo provvedimenti. Per questioni di sicurezza a Carnevale, per esempio, le persone che entrano mascherate vengono invitate a scoprirsi il volto, ma la regola va interpretata e in questo caso la signora aveva tutto il diritto di visitare il museo».</p>
<p>Giustissimo, la signora ha il diritto sacrosanto di visitare il museo. Ma senza velo, perché la legge è uguale per tutti.</p>
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</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Report "Antincendio Boschivo e Sicurezza"]]></title>
<link>http://antincendioboschivo.wordpress.com/2008/07/08/report-gratuito/</link>
<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:39:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>antincendioboschivo</dc:creator>
<guid>http://antincendioboschivo.wordpress.com/2008/07/08/report-gratuito/</guid>
<description><![CDATA[
SCARICA SUBITO IL REPORT
E&#8217; finalmente scaricabile il Report &#8220;Antincendio Boschivo e Si]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://www.antincendioboschivo.it" target="_blank"><img class="size-full wp-image-65 aligncenter" style="border:0 none;" src="http://antincendioboschivo.wordpress.com/files/2008/07/ecover-report-antincendio-boschivo-e-sicurezza-big.jpg" alt="" width="192" height="259" /></a></p>
<h3 style="text-align:center;"><a href="http://www.antincendioboschivo.it" target="_blank">SCARICA SUBITO IL REPORT</a></h3>
<p><strong>E&#8217; finalmente scaricabile il Report &#8220;Antincendio Boschivo e Sicurezza&#8221;: <em>L&#8217;attività a.i.b. vista da una diversa angolatura: la salute e sicurezza dei lavoratori </em></strong></p>
<p>Si tratta di un ebook formato pdf,  in cui <strong>viene concretamente spiegato cosa le attuali normative prevedano per la salute e sicurezza degli operatori a.i.b.</strong></p>
<p>Un vademecum importante per ricordarci che, <strong>al centro di tutte le attività antincendio boschivo, c&#8217;è l&#8217;Uomo, che va protetto e messo in sicurezza SEMPRE.</strong></p>
<p>Questo  report sarà il primo di una serie che, valutato l’interesse generale, stilerò e pubblicherò, in collaborazione coi massimi esperti del settore, <strong>per approfondire e chiarire molti aspetti del settore antincendio boschivo.</strong></p>
<p>Il “taglio” che si è deciso di dare a questo progetto è <strong>volutamente semplice e diretto</strong>, di modo che le informazioni ivi contenute posano essere fruite dal maggior numero di persone possibili, indipendentemente dal tipo di istruzione ricevuta o dalle precedenti esperienze in questo settore.</p>
<p>In più, <strong>scaricando il report, entrerai a far parte della nuova community di <a href="http://www.antincendioboschivo.it" target="_blank">antincendioboschivo.it</a>,</strong> il sito (attualmente in preparazione) che sarà un punto di riferimento per l&#8217;a.i.b. in Italia.</p>
<p>Quindi, il consiglio che ti do, è di andare subito su <a href="http://www.antincendioboschivo.it" target="_blank">antincendioboschivo.it</a> e richiedere il report gratuito <strong>&#8220;Antincendio Boschivo e Sicurezza&#8221; </strong>(inserendo il tuo nome e una tua mail nell&#8217;apposito form).</p>
<p>In questo modo riceverai subito il link per scaricare il report, entrando così di diritto nella community di <a href="http://www.antincendioboschivo.it" target="_blank">antincendioboschivo.it</a></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008: in vigore dal 15 maggio ]]></title>
<link>http://aquariusconsulting.wordpress.com/2008/05/31/testo-unico-sulla-sicurezza-dlgs-812008-in-vigore-dal-15-maggio/</link>
<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:50:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>aquariusconsulting</dc:creator>
<guid>http://aquariusconsulting.wordpress.com/2008/05/31/testo-unico-sulla-sicurezza-dlgs-812008-in-vigore-dal-15-maggio/</guid>
<description><![CDATA[DAL 15 MAGGIO IN VIGORE IL NUOVO  TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
È stato pubblicato sull supplemento  ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><strong>DAL 15 MAGGIO IN VIGORE IL NUOVO  TESTO UNICO SULLA SICUREZZA</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://aquariusconsulting.files.wordpress.com/2008/05/sicurezza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16" src="http://aquariusconsulting.wordpress.com/files/2008/05/sicurezza.jpg?w=150" alt="Testo unico sicurezza" width="150" height="150" /></a>È stato pubblicato sull supplemento  ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il <strong>Decreto  Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</strong>, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007.<br />
Entrano così in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satellite, le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori dettate dal D.Lgs. 81/2008 secondo il programma seguente:</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">· <strong>15 maggio 2008</strong>: aspetti generali<br />
· <strong>28 luglio 2008</strong>: nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative procedure sanzionatorie<br />
· <strong>26 aprile 2010</strong>: disposizioni   relative alle radiazioni ottiche artificiali<br />
· <strong>20 aprile 2012</strong>: disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici. La scadenza del 28 luglio per l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza con i nuovi criteri diventa pertanto di fondamentale importanza.</p>
<p style="text-align:justify;">La scadenza del 28 luglio per l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza con i nuovi criteri diventa pertanto di fondamentale importanza.<br />
Il nuovo decreto legislativo recante il &#8220;Testo unico&#8221; sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994, definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l&#8217;inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.<br />
L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.<br />
Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e, successivamente all’entrata in vigore, fissata partendo dal prossimo 15 maggio (come anticipato poc’anzi), saranno abrogate le seguenti norme in quanto inserite nel testo unico:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>DPR  27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni  sul lavoro</li>
<li>DPR  7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni  sul lavoro nelle costruzioni</li>
<li>DPR  19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo 64</li>
<li>D.Lgs.  15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico</li>
<li>D.Lgs.  19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei  lavoratori durante il lavoro</li>
<li>D.Lgs.  14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza</li>
<li>D.Lgs.  14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da  attuare nei cantieri temporanei o mobili</li>
<li>D.Lgs.  19 agosto 2005, n. 187 sull&#8217;esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da  vibrazioni meccaniche</li>
<li>articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 (“pacchetto Bersani”)</li>
<li>articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Rimangono in vigore  in particolare le seguenti norme:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>DM  10/3/98 sulla prevenzione incendi</li>
<li>D.Lgs.  151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità</li>
<li>Accordi  Stato-Regioni sulla formazione per RSPP</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Tra le principali  novità contenute nel nuovo Testo Unico segnaliamo:</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Aspetti generali:</strong></p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.)</li>
<li>Valutazione dei rischi; le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (procedure definite da un prossimo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010); sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i Datori di Lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5), ad eccezione delle attività di cui all&#8217;articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) nelle quali vige l&#8217;obbligo altresì di istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.</li>
<li>Per istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, ecc. (rif. art. 32, c. 10) l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti;</li>
<li>Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni)</li>
<li>Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “territoriale” e di “sito” e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007; normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo; comunicazione annuale (art. 18 ) dei nominativi degli RLS all’INAIL</li>
<li>Coordinamento  delle attività di vigilanza: ruoli e i compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL,  ISPESL, ecc.)</li>
<li>Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (art. 11, con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza)</li>
<li>Specificato  il divieto di prestare attività di consulenza da parte del personale addetto  ala vigilanza nelle P.A.</li>
<li>Valorizzazione  degli organismi paritetici (articolo 51)</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>Formazione:</strong></p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Introdotta  l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche. (art.  3 c. 4, 5, 6, 7 e 8 )</li>
<li>Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP; per questi ultimi è stabilita la frequentazione di corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) e di corsi di aggiornamento</li>
<li>Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.</li>
<li>Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 11 comma 4), con opportunità di finanziamento</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>Regolamentazione di  appalti e subappalti:</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Introdotto il concetto della “qualificazione delle imprese” e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti. (art. 27 c. 2).</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. (art.26 c. 3)</li>
<li>Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26)</li>
<li>Ampliamento  di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) per le imprese che operano nei  cantieri temporanei e mobili</li>
<li>Puntualizzate  le norme relative ai contratti d’appalto, contenute nell’articolo 26:</li>
</ul>
<ul style="text-align:justify;">
<li>In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all&#8217;interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell&#8217;autocertificazione dell&#8217;impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell&#8217;articolo 47 del Dpr 445/2000.</li>
</ul>
<ul style="text-align:justify;">
<li>Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell&#8217;ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</li>
<li>Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’attività oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.</li>
<li>Il datore di lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Delega funzioni:</p>
<ol style="text-align:justify;">
<li>La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16):
<ol>
<li>che  essa risulti da atto scritto recante data certa</li>
<li>che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate</li>
<li>che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate</li>
<li>che  essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento  delle funzioni delegate</li>
<li>che  la delega sia accettata dal delegato per iscritto</li>
<li>che  venga data adeguata e tempestiva pubblicità alla delega stessa</li>
</ol>
</li>
<li>La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30, c. 4 (modelli organizzativi, D.Lgs. 231/2001)</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;"><strong>Apparato  sanzionatorio:</strong></p>
<ol style="text-align:justify;">
<li>Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del criterio di “specialità” nell’applicazione della sanzione.</li>
<li>Inasprimento delle sanzioni in riferimento ai Datori di Lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro); èinvece punibile con l&#8217;arresto da 6 mesi ad un anno la mancata valutazione dei rischi nelle imprese pericolose come i cantieri edili particolarmente complessi.</li>
<li>Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro</li>
<li>Definite disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi con collegamento alla responsabilità d’impresa (D.Lgs. 231/01, vedasi punto successivo)</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;"><strong>Implicazioni D.Lgs.  231/2001</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Viene introdotto all’interno del testo unico una norma specifica (art. 30) riguardante il “modello di organizzazione e gestione” di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza. Tale modello, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</p>
<ol style="text-align:justify;">
<li>al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</li>
<li>alle  attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di  prevenzione e protezione conseguenti</li>
<li>alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</li>
<li>alle  attività di sorveglianza sanitaria</li>
<li>alle  attività di informazione e  formazione dei lavoratori</li>
<li>alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</li>
<li>alla  acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</li>
<li>alle  periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure  adottate</li>
</ol>
<ul style="text-align:justify;">
<li>In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” (art. 6 c. 8 )</li>
<li>L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.</li>
<p><strong>Conclusioni:</strong></p>
<p>Per poter adempiere puntualmente entro la scadenza del 28 luglio 2008, data ultima per l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza con i nuovi criteri, <a title="Aquarius Consulting" href="http://www.aquariusconsulting.it"><span style="color:#339966;"><strong>Aquarius Consulting</strong></span></a> mette a disposizione le proprie competenze a supporto di tutte le organizzazioni.</p>
<p style="text-align:justify;">Per informazioni e contatti:</p>
<p><a title="Sicurezza" href="http://www.aquariusconsulting.it">http://www.aquariusconsulting.it</a></p>
<p><a title="Sicurezza sul lavoro" href="http://www.aquariusconsulting.it/Sicurezza-sul-lavoro/">http://www.aquariusconsulting.it/Sicurezza-sul-lavoro/</a></p>
<p><a title="AQUARIUS consulting CONTATTI" href="http://www.aquariusconsulting/Contatti/">http://www.aquariusconsulting/Contatti/</a></ul>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Antincendio Boschivo e Nuovo Testo Unico su salute e sicurezza]]></title>
<link>http://antincendioboschivo.wordpress.com/2008/05/16/antincendio-boschivo-e-nuovo-testo-unico-su-salute-e-sicurezza/</link>
<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:44:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>antincendioboschivo</dc:creator>
<guid>http://antincendioboschivo.wordpress.com/2008/05/16/antincendio-boschivo-e-nuovo-testo-unico-su-salute-e-sicurezza/</guid>
<description><![CDATA[
Salute e sicurezza dei volontari a.i.b. : Cosa dicono le normative?
Finora si applicavano, nell]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p style="text-align:center;"><a href="http://antincendioboschivo.files.wordpress.com/2008/05/legge1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-19 aligncenter" src="http://antincendioboschivo.wordpress.com/files/2008/05/legge1.jpg?w=128" alt="" width="128" height="96" /></a></p>
<p><strong>Salute e sicurezza dei volontari a.i.b. : Cosa dicono le normative?</strong></p>
<p>Finora si applicavano, nell&#8217;antincendio boschivo, le disposizioni   di carattere generale che si riferivano alle attività lavorative in genere:<br />
<strong><br />
► il DPR 547/55</strong>, nelle parti non sostituite da successive norme.</p>
<p><strong>► il D.Lgs 626/94</strong> con le relative  modifiche  e integrazioni ,che attuava  le direttive CEE sul miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Entrambi i Decreti,</strong> oggetto di infinite discussioni sull’applicabilità (o meno) al volontariato,  <strong>sono stati di fatto abrogati dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza ( D.Lgs. 81/08 )</strong></p>
<p>Come succede normalmente, è probabile che all&#8217;entrata in vigore del D.Lgs 81/08 seguiranno numerose circolari e precisazioni, che, come accaduto per il D.Lgs 626/94, modificheranno,estenderanno o limiteranno  il significato  della norma stessa.</p>
<p>Ti informerò tempestivamente qualora questo dovesse accadere.</p>
<p>Per il momento, ti basti sapere che le novità introdotte  toglieranno ogni dubbio interpretativo su come regolare, da un punto di vista di  salute e sicurezza degli operatori, l’attività antincendio boschivo.</p>
<p>Infatti, <strong>l’art. 2,  che definisce la figura del lavoratore, vi equipara “il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266” </strong>(legge sul volontariato, <a href="http://www.volontariato.org/leggequadro.htm" target="_blank">che puoi trovare qui</a>)</p>
<p>Quest’ultima è una grande novità: <strong>per la prima volta infatti, si fa riferimento esplicito ai volontari ed alla loro attività, equiparandola a quella dei lavoratori, con conseguenti diritti e responsabilità.<br />
</strong><br />
Pertanto, d&#8217;ora in poi, nell’attività a.i.b. le tutele antinfortunistiche dovranno  essere rivolte - per legge - a tutti gli operatori, siano essi:<br />
►  operai forestali (e quindi retribuiti)<br />
► <strong>volontari che svolgono gratuitamente  l&#8217;attività antincendio boschivo. </strong></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro]]></title>
<link>http://delpup.wordpress.com/2008/05/02/decreto-legislativo-n-81-del-9-aprile-2008/</link>
<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:01:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mauro A. Del Pup</dc:creator>
<guid>http://delpup.wordpress.com/2008/05/02/decreto-legislativo-n-81-del-9-aprile-2008/</guid>
<description><![CDATA[ Sempre dal blog Compliance aziendale, apprendo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p><a href="http://delpup.wordpress.com/files/2008/03/elmetto-cantiere.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-80" style="float:left;margin-left:5px;margin-right:5px;" src="http://delpup.wordpress.com/files/2008/03/elmetto-cantiere.jpg?w=124" alt="" width="124" height="96" /></a> Sempre dal blog <a href="http://www.complianceaziendale.com/2008/04/decreto-legislativo-n-81-del-9-aprile.html">Compliance aziendale</a>, apprendo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, Supplemento Ordinario n. 108, il <em>Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 </em>&#8220;<strong>Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</strong>&#8220;, ovvero il nuovo <em>Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro</em>.</p>
<p>Il testo, <em>in vigore dal 15 maggio</em>, è consultabile sulla <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&#38;datagu=2008-04-30&#38;task=dettaglio&#38;numgu=101&#38;redaz=008G0104&#38;tmstp=1209581161939">Gazzetta Ufficiale on line</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Novità importante in materia di costruzioni]]></title>
<link>http://remotoanteriore.wordpress.com/2008/02/22/grande-notizia-ingegneria/</link>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:14:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>Peppiniello</dc:creator>
<guid>http://remotoanteriore.wordpress.com/2008/02/22/grande-notizia-ingegneria/</guid>
<description><![CDATA[
Ritenendo abbastanza rilevante la notizia, vi rimarco le parti salienti (fonte):
&#8220;Con 224 sì]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p align="justify"><img src="http://remotoanteriore.wordpress.com/files/2008/02/costruzioni1.jpg" border="0" alt="costruzioni1.jpg" hspace="10" vspace="10" width="116" height="146" align="left" /></p>
<p align="justify">Ritenendo abbastanza rilevante la notizia, vi rimarco le parti salienti (<a title="edilportale" href="http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?IDDoc=11274&#38;iDCat=15" target="_blank">fonte)</a>:</p>
<p align="justify"><em>&#8220;Con 224 sì, 23 no e 140 astenuti, la Camera ha approvato la legge di conversione del <strong>DL 248/2007</strong> (decreto Milleproroghe) che, all’articolo 20, disciplina il periodo transitorio per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni. </em></p>
<p align="justify"><em>Con il comma 1 del nuovo articolo 20 (allegato sotto), viene <strong>prorogato al 30 giugno 2009</strong> il termine di cui al comma 2-bis dell&#8217;articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17&#8230;&#8221;</em></p>
<p align="justify">E ancora:</p>
<p align="justify"><em> &#8220;..Ma il <strong>DM del 14 settembre 2005</strong> non va ancora in pensione.<br />
Il comma 2 dell’articolo 20 recita infatti: A seguito dell&#8217;entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all&#8217;articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, come, da ultimo, modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all&#8217;applicazione della suddetta revisione generale è possibile l&#8217;applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.&#8221;</em></p>
<p align="justify">In poche parole:</p>
<p align="justify"><em>&#8220;..Se ne deduce che, fino al 30 giugno 2009, sarà possibile scegliere se applicare le nuove NTC approvate con il <strong>DM 14 gennaio 2008</strong>, le NTC approvate con il <strong>DM 14 settembre 2005</strong>, oppure i DM <strong>20 novembre 1987</strong>, <strong>3 dicembre 1987</strong>, <strong>11 marzo 1988</strong>, <strong>4 maggio 1990</strong>, <strong>9 gennaio 1996 </strong>e <strong>16 gennaio 1996</strong>.&#8221;</em></p>
<p align="justify">
<p>Altro che SLU dal 2008 <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="right">
<p align="right"><em>Poi non dite, colleghi miei cari, che non vi penso  <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
</em></p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il malcostume fa Provincia]]></title>
<link>http://lottadiclasse.wordpress.com/2008/01/28/il-malcostume-fa-provincia/</link>
<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:51:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>Lotta di classe</dc:creator>
<guid>http://lottadiclasse.wordpress.com/2008/01/28/il-malcostume-fa-provincia/</guid>
<description><![CDATA[Immaginatevi che qualcuno vi dicesse, ho bisogno che tu lavori per me, diciamo per un periodo di qua]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p>Immaginatevi che qualcuno vi dicesse, <b>ho bisogno che tu lavori per me,</b> diciamo per un periodo di quattro/cinque anni.<br />
Immaginatevi che <b>voi un lavoro già ce l&#8217;avete</b>, anzi che siete dei dipendenti di un&#8217;azienda pubblica o anche privata, e che quel qualcuno vi dicesse, <b>non c&#8217;è bisogno che lo lasciil  tuo posto</b>, diciamo che lo puoi &#8220;congelare&#8221;, tu lavori per me questi 4/5 anni e alla fine di questo periodo, se non dovessi più servirmi, torni da dove sei  venuto.<br />
Io nel frattempo ti do gli stessi soldi che guadagni adesso pagando direttamente la tua azienda&#8230; che cosi poi te li rigira , e ti ce ne aggiungo pure un po&#8217; d&#8217;altri magari anche un bel po&#8217;&#8230;</p>
<p>Questo che potrebbe sembrarvi fantascienza in burocatrese si chiama <b><a href="http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/00267dl.htm" target="_blank">Testo Unico 267 del 2000 </a></b>e serve a regolare l&#8217;ordinamento degli enti locali.<br />
In particolare gli Art 79 e 80 e successivi di questo  Testo recitano  che quanto abbiamo detto finora riguarda i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.</p>
<p>Il discorso fila, <b>tu cittadino, che vieni chiamato dalla collettività</b>, <b>mediante elezioni, a svolgere un incarico pubblico</b> a nome e a favore  di questa collettività stessa, devi essere messo in condizione di espletarlo questo incarico  e quindi necessariamente dovrai assentarti dal lavoro che facevi prima di essere eletto.</p>
<p>E allora questa collettività per metterti nelle condizioni migliori te lo paga lei il rimborso del lavoro che facevi prima. Così che la tua azienda  neanche ci debba rimettere e tu una volta che hai terminato il tuo incarico possa tornarci al tuo lavoro. In più visto che tu lavori in nome della collettività e ti prendi grosse  responsabilita per tutti è giusto che  venga ripagato anche di questo. E che percepisca emulumenti e rimborsi ulteriori.</p>
<p><b>Queste sono le regole della democrazia,</b> quelle che consentono anche a chi non è ricco di suo di poter assumere incarichi pubblici con tutte le tutele necessarie per il presente e il futuro.</p>
<p>E la tutela, si sa,  è importante per chi oggi è un rappresentate politico e domani chissa&#8217;&#8230;</p>
<p>Questo ragionamentto, forse, l&#8217;avranno fatto anche quei <b>10  consiglieri della Provincia di Roma </b>per i quali la collettività ha sborsato oltre<b> 3 milioni  euro  di stipendi</b>,  per il periodo  2003 2007.<br />
In questa top ten, al primo posto c’è Massimo Davenia consigliere de La Destra, con oltre 600 mila euro rimborsati, seguito da Alessandro Coloni del Pd con 387 mila e da Francesco Paolo Posa, anche lui del Pd, con poco più di 300 mila.<br />
Nella lista ci sono in tutto 5 nomi del Pd, due di An, uno di Forza Italia, della Destra e dello Sdi.</p>
<p><b>Che lavoro facevano queste persone viene subito da chiedersi  per essere rimborsati con queste cifre</b>? Un&#8217;inchiesta della cronaca romana del Corrire della Sera <a href="http://www.spreconi.it/2008/01/scandalo-alla-p.html" target="_blank">ce lo racconta.</a></p>
<p>“C’è chi per ottenere i rimborsi d’oro <b>si è fatto assumere da moglie e figlia</b>, chi l<b>avora nell’azienda dei fratell</b>i, chi è arrivato a percepire 19 mila euro in un solo mese – si legge sul quotidiano –  ad esempio l’ex sindaco di Valmontone, Angelo Miele dello Sdi, incassava puntualmente 6.500 euro perché assunto nel negozio di moglie e figlia”.</p>
<p>Adesso pare che  la Procura aprirà un&#8217;inchiesta, perché c&#8217;è il &#8220;sospetto&#8221; che molti risarcimenti siano stati ottenuti grazie a contratti fittizi.</p>
<p>I soliti sospetti&#8230;</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[00.001 Contenuto del TUEL]]></title>
<link>http://guidaalbilancio.wordpress.com/2007/01/20/00001-contenuto-del-tuel/</link>
<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 19:12:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>mrdelay</dc:creator>
<guid>http://guidaalbilancio.wordpress.com/2007/01/20/00001-contenuto-del-tuel/</guid>
<description><![CDATA[D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Art. 1
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizion]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><p align="center"><em><strong>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</strong></em></p>
<p align="center">Art. 1</p>
<p>1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.<br />
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.<br />
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell&#8217;esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L&#8217;entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.<br />
4. Ai sensi dell&#8217;articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.</p>
<p>NORME PREVIGENTI ABROGATE<br />
•    Art. 1, L. 142/1990<br />
•    Art. 4, c. 2bis, L. 142/1990</p>
<p>CIRCOLARI E RISOLUZIONI</p>
<p align="center"><em><strong>Circ. Ministero dell’Interno 11 ottobre 2000, n. 7</strong><br />
Testo unico delle leggi nell’ordinamento degli enti locali</em></p>
<p align="left"> Nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 162/L è stato pubblicato il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato in attuazione della delega con¬ferita al Governo dall’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265.<br />
La norma citata stabilisce le caratteristiche del testo unico sia dal punto di vista procedimentale che da quello contenutistico.<br />
L’iter legislativo è quello proprio di ciascun decreto delegato di cui vengono indicati, in applicazione dell’art. 76 della Costituzione, i principi e criteri direttivi, tra cui - premesso che il coordinamento è già di per sè un criterio direttivo - merita in particolare segnalare la verifica di vigenza delle norme da far confluire nel testo unico, nonché l’arco temporale per l’esercizio della delega (un anno dall’entrata in vigore della legge n. 265/1999, ossia il 21 agosto 2000) e la materia su cui incide (“ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative”).<br />
In particolare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha proceduto, nella seduta del 20 aprile 2000, ad una prima, preliminare deliberazione e, dopo aver conseguito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato-Città, della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, con una successiva deliberazione nella seduta del 4 agosto 2000 ha formalmente adottato lo schema di decreto presidenziale per l’emanazione del provvedimento definitivo.<br />
Il comma 2 dell’art. 31 della legge n. 265/1999 delinea partitamente i contenuti del testo unico.<br />
In realtà, come sopra notato, già il comma 1 reca un preciso riferimento in tal senso (“ordinamento dei comuni ecc.”); da questa prima, basilare indicazione si passa ad un’elencazione dettagliata, ancorché non esaustiva, delle varie parti in cui la vasta e complessa materia relativa agli enti locali può essere suddivisa (“ordinamento in senso proprio e struttura istituzionale, sistema elettorale, ivi comprese l’ineleggibilità e l’incompatibilità, stato giuridico degli am¬ministratori, sistema finanziario e contabile, controlli, norme fondamentali in materia di personale, ivi compresi i segretari comunali”).<br />
Nel comma 3, infine, il legislatore delegante si mostra propenso ad agevolare il compito della ricerca e del coordinamento normativo con l’indicazione di una serie di leggi ordinate cronologicamente (dal testo unico n. 383 del 1934 alla legge n. 127 del 1997, oltreché la stessa legge n. 265/1999), di cui implicitamente conferma, almeno per singole disposizioni, la vigenza, senza ovviamente escludere la rilevanza di ulteriori fonti legislative al fine di un monitoraggio tendenzialmente completo del campo d’indagine.<br />
(…)<br />
Nella fase di raccolta delle norme il criterio seguito ha inteso utilizzare e valorizzare la concreta prassi amministrativa, suddividendo, in linea di massima, il campo d’indagine secondo l’impianto della legge fondamentale in materia di autonomie locali (legge n. 142/1990). L’attività ricognitiva è consistita nello scandagliare un numero invero imponente di disposizioni normative, risultanti complessivamente circa settecento.<br />
Pur avendo deliberatamente optato per il criterio dell’approssimazione per eccesso, è emerso sin da questa prima fase della ricerca il problema del dimensionamento dell’emanando compendio normativo alle esigenze di funzionalità tipiche dei testi unici.<br />
Nel dare avvio alla seconda fase della ricerca, è stata perciò affrontata una preliminare questione di fondo, costituita dalla scelta tra le due possibili opzioni circa l’impianto del nuovo compendio normativo: la compilazione di un testo unico omnicomprensivo, ossia di una raccolta normativa potenzialmente idonea a contenere tutte le disposizioni interessanti gli enti locali, e quella di un testo unico atteggiantesi come legge generale, dotata di una propria sistematicità, che contenga l’apparato normativo fondamentale relativo alle varie parti dell’ordinamento.<br />
Evidenti ragioni di funzionalità hanno indotto a privilegiare la seconda opzione individuando la normativa di riferimento - come intelaiatura del futuro testo unico - nella legge n. 142 del 1990, come modificata ed integrata dai successivi interventi del legislatore che, succedutisi nell’arco di un decennio, sono culminati nell’ampia novellazione effettuata con la recente legge n. 265 del 1999.<br />
Operata tale scelta preliminare, sono state definite le linee-guida seguite nella costruzione dell’articolato.<br />
In particolare, esse sono:<br />
- con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 265 del 1999, sono state inserite nel testo unico solo le disposizioni legislative vigenti (sia formali che sostanziali) in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative, escludendo quindi le disposizioni normative contenute in regolamenti, ancorché autorizzati ai sensi dell’art. 17, comma 2 legge n. 400 del 1988;<br />
- nella redazione del testo si è tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale abrogative ed additive, che hanno influito sul contenuto delle disposizioni raccolte; mentre gli orientamenti della giurisprudenza ordinaria e amministrativa, che si riferiscono ad aspetti particolarmente problematici emersi in sede di applicazione della normativa in discorso, sono stati recepiti soltanto nei casi in cui tali orientamenti siano entrati in modo indiscutibile nella prassi degli uffici;<br />
- nella stesura del dettato normativo, pur rispettando il dato testuale delle norme inserite nella nuova disposizione del testo unico, è stato modificato il tenore letterale delle norme stesse ogni qualvolta che ciò è apparso necessario per conferire leggibilità e maggiore chiarezza all’enunciato della legge.<br />
L’attività di redazione ha evidenziato svariate problematiche di carattere generale e di carattere particolare. I problemi di massima, meritevoli di particolare segnalazione, attengono ai seguenti aspetti:<br />
- funzioni degli enti locali: è stato deciso di non inserire nel testo unico la normativa riguardante le funzioni degli enti locali, e ciò sia in relazione al tenore letterale della norma di delega, che non opera alcun testuale riferimento in tal senso, sia per ragioni di opportunità, riconducibili a quanto innanzi precisato circa la finalità di stilare un testo unico concepito come legge generale, e non come raccolta omnicomprensiva;<br />
- servizi pubblici locali: la materia ha evidenziato, anzitutto, l’esigenza di verificare l’abrogazione implicita delle norme contenute nel testo unico n. 2578 del 1925 alla luce della legge n. 142 del 1990; si tratta di norme ispirate a scelte di politica legislativa del tutto divergenti - in particolare per il rilievo conferito dalla legge del 1990 alla potestà statutaria autoorganizzatoria degli enti locali - e quindi incompatibili. Un ulteriore aspetto problematico è costituito dalla circostanza che l’intera materia dei servizi pubblici è attualmente in corso di modifica in sede parlamentare;<br />
- sistema elettorale: in linea con le caratteristiche di essenzialità e funzionalità dell’emanando testo unico e in ossequio al tenore letterale della disposizione delegante, si è ritenuto di considerare, ai fini del testo unico, esclusivamente le norme che disciplinano il sistema elettorale in senso stretto, ossia il metodo di attribuzione dei seggi alle liste e la proclamazione del sindaco e del presidente della provincia, escludendo, quindi, le norme che ineriscono al procedimento elettorale in senso stretto;<br />
- ordinamento del personale degli enti locali: il principale problema di questo settore particolarmente complesso è dato dalla eterogeneità delle fonti. Al fine di conferire sistematicità al testo unico si è ritenuto di inserire le disposizioni legislative che si riferiscono esclusivamente al personale degli enti locali, mentre le restanti disposizioni, relative tanto agli enti locali quanto ad altre amministrazioni pubbliche, sono state soltanto in alcuni casi e parzialmente riprodotte, senza che ciò abbia importato l’abrogazione delle fonti originarie;<br />
- segretari comunali e provinciali: la normativa di settore è stata radicalmente riordinata con la legge n. 127/1997 e con il successivo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 dello stesso anno. In ossequio ai criteri metodologici generali, le norme comprese in quest’ultimo, essendo di natura regolamentare, sono state escluse dal testo anche se dotate di forza abrogante della normativa di rango primario;<br />
- finanza locale: premesso che è stata assunta a base dell’articolato la normativa recata dal decreto legislativo n. 77 del 1995, coordinato con le norme di principio della legge n. 142 del 1990 nonché con la normativa di specie sopravvenuta (in particolare il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), si è ritenuto di recepire nel testo unico tutto il complesso di tali disposizioni costituendo esse un corpus già di per sè organico e aggiornato.<br />
Nel suo complesso, il testo unico, è costituito da 275 articoli ed è suddiviso in quattro parti, articolate a loro volta in titoli e capi:<br />
- parte I (ordinamento istituzionale), che comprende sei titoli (disposizioni generali, soggetti, organi, organizzazione e personale, servizi ed interventi pubblici locali, controlli);<br />
- parte II (ordinamento finanziario e contabile), costituito da otto titoli (disposizioni generali, programmazione e bilanci, gestione del bilancio, investimenti, tesoreria, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, revisione economico-finanziaria, enti locali deficitari o dissestati);<br />
- parte III (associazioni degli enti locali);<br />
- parte IV (disposizioni transitorie e abrogazioni).<br />
Si segnala in particolare che, per effetto della riunione e del coordinamento, le abrogazioni sancite dall’art. 274 incidono su ben 44 leggi; alcune di esse, come il testo unico del 1934 e la legge n. 142/1990, sono state abrogate nella loro interezza.<br />
(…).</p>
</div>]]></content:encoded>
</item>

</channel>
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