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	<title>processo-del-lavoro &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
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	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "processo-del-lavoro"</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:31:58 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Infortuni e morte sul lavoro ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2502</link>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:32:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Per la Corte l&#8217;intensità del vincolo familiare può costituire elemento presuntivo della sus]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/mcp051.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2503" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/mcp051.jpg?w=125" alt="" width="125" height="96" /></a></p>
<p>Per la Corte l'intensità del vincolo familiare può costituire elemento presuntivo della sussistenza del danno morale.</strong></p>
<p><strong>Con la sentenza n.20188 la Corte nell'accogliere il VI motivo di ricorso presentato dai familiari di un operaio morto conseguentemente ad un infortunio sul posto di lavoro ha chiarito che in tema di danno morale dovuto ai parenti delle vittime non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza poichè la prova può essere desunta anche "solo in base allo stretto vincolo familiare" in assenza di elementi contrari, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il lavoratore deceduto può invece costituire un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale ma non può costituire causa excludendi dello stesso.</strong></p>
<p>Riaffermando il principio di cui sopra (cfr. sul punto Cass.10823/07; Cass. 3758/07; Cass. 1203/07) la Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo che disattendendo una giurisprudenza ormai consolidata aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala secondo cui i familiari del defunto operaio (odierni ricorrenti) non avevano fornito nessun elemento oggettivo per dimostrare il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto.</p>
<p>Nella motivazione della sentenza, i giudici si sono ancora una volta pronunciati sul danno biologico, sostenendo che in caso di morte immediata o a breve distanza del lavoratore, la richesta di risarcimento non può essere accolta. Per la giurisprudenza, infatti, solo qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la sua morte e vi sia pertanto "effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto che si protrae per la durata della vita", tale danno è risarcibile in capo al danneggiato e agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (cfr. tra i numerosi precedenti Cass. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass 6 agosto 2007, n. 71177).</p>
<p>Da <strong>Il Sole 24 Ore</strong>   <a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/cass_infortuni.shtml?uuid=2c101540-599a-11dd-801b-491370f5ebd6&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cassazione - capo a dipendente: non capisci un c...., è reato]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2499</link>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:14:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2499</guid>
<description><![CDATA[
Rischia una condanna per ingiuria il capo che si rivolge a un dipendente dicendogli &#8220;non capi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/mudsling.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2500" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/mudsling.jpg?w=106" alt="" width="106" height="96" /></a></p>
<p>Rischia una condanna per ingiuria il capo che si rivolge a un dipendente dicendogli "non capisci un c..."</strong>. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la prescrizione del reato di ingiuria pronunciata dalla Corte d'appello di Catania nei confronti di un capo ufficio che aveva proferito tale frase a una lavoratrice.</p>
<p>Contro tale verdetto si era rivolto alla Suprema Corte l'imputato, il quale pretendeva l'assoluzione, rilevando che l'espressione in questione "pronunziata all'esito di un'accesa discussione", nel corso della quale la dipendente aveva "assunto atteggiamenti provocatori", non aveva "obiettiva potenzialita' offensiva", essendo semplicemente un "equivalente rafforzativo dell'espressione 'lei non capisce nulla'".</p>
<p><strong>Per i giudici della quinta sezione penale di 'Palazzaccio', il ricorso e' inammissibile, perche' "sostanzialmente tendente a una rivalutazione della effettiva potenzialita' offensiva dell'espressione, la quale - si spiega nella sentenza n.31388 - va certamente apprezzata nel contesto spaziale, temporale e ralazionale in cui fu pronunziata".</strong></p>
<p>A tanto, osserva la Casssazione, "hanno provveduto i giudici del merito che hanno anche tenuto conto del rapporto gerarchico che legava" i due "rapporto che avrebbe, oltretutto, dovuto indurre il primo a una attenta continenza espressiva". A differenza, infatti, di quanto avviene per quel che riguarda la diffamazione 'mediatica', ossia a mezzo stampa, radio, tv e internet, "nella quale l'espressione, in quanto oggettivata, e' entro certi limiti apprezzabile, per quel che attiene alla sua atratta portata diffamatoria - conclude la Cassazione - anche dal giudice di legittimita', nel caso di ingiuria, quel che deve essere accertato e valutato e' in effetti il complessivo 'comportamento' dell'agente, comportamento che appunto si estrinseca in un contesto sociale storicamente definito, il quale e' conoscibile solo dal giudice del merito".</p>
<p>Da <strong>La Repubblica</strong>  <a href="http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_3233141.html?ref=hpsbdx2" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cassazione Civile: presunzione assoluta di difetto grave nell'appalto per violazioni norme antisismiche]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2475</link>
<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:32:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2475</guid>
<description><![CDATA[
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 giugno 2008, n.14812: Appalto - Prescrizi]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/vva0014.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2476" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/vva0014.jpg?w=72" alt="" width="72" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong>(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 giugno 2008, n.14812: Appalto - Prescrizioni antisismiche - Gravi difetti - Presunzione assoluta).</strong></p>
<p>La Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "le violazioni delle prescrizioni dettate per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell'articolo 1669, Codice Civile, incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti".</p>
<p><strong>Secondo la Cassazione, infatti: "La responsabilità dell'appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall'articolo 1669 Codice Civile, nell'interesse generale alla solidità ed utilità delle costruzioni ed all'incolumità personale dei cittadini, distingue l'ipotesi di gravi difetti di costruzione comportanti l'evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilità attuale dell' opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del Codice Civile, pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell'opera.</strong></p>
<p>Tra questi ultimi difetti rientra anche l'assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell'attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza degli articoli 1, 1° comma, e 3, 1° comma, legge 2 febbraio 1974, n. 643 (vedi ora d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all'ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l'integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di uso degli immobili...<a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1498" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Filodiritto </strong>  <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1498" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il datore che minaccia i dipendenti può essere allontanato dalla città]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2460</link>
<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:42:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Cass. II sez. pen. sentenza n. 28682/08
La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/753031.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2461" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/753031.jpg?w=85" alt="" width="85" height="96" /></a></p>
<p>Cass. II sez. pen. sentenza n. 28682/08</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro che sottopone a minacce i propri dipendenti può essere allontanato dalla città in cui ha sede la sua azienda.</p>
<p><strong>Tale comportamento configura il reato di estorsione aggravata e continuata e pertanto l'allontanamento dalla citta' e' una misura "adeguata, siccome l'unica idonea a recidere il legame degli indagati con l'ambiente lavorativo".</strong></p>
<p>In particolare la Cassazione ha affermato: "nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, e' configurabile il delitto di estorsione previsto e punito dall'art. 629 C. p.”.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_28682_08.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Vessazioni sul posto di lavoro? Sono maltrattamenti ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2327</link>
<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:01:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2327</guid>
<description><![CDATA[
Le vessazioni sul posto di lavoro possono costare al capoufficio una condanna per maltrattamenti in]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/bxp35698.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2328" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/bxp35698.jpg?w=94" alt="" width="94" height="96" /></a></p>
<p>Le vessazioni sul posto di lavoro possono costare al capoufficio una condanna per maltrattamenti in famiglia.</p>
<p><strong>Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la n. sentenza n. 27469 del 7 luglio 2008</strong></p>
<p>Da<strong> Cassazione.net</strong>    <a href="http://www.cassazione.net/vessazioni-sul-posto-di-lavoro-sono-maltrattamenti-p422.html" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cassazione Lavoro: in caso di macchinario con disfunzioni il datore di lavoro deve provare il caso fortuito]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2324</link>
<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:39:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2324</guid>
<description><![CDATA[
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 luglio 2008, n.18107: Infortunio lavoratore - Mac]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/78505-11ap.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2325" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/78505-11ap.jpg?w=128" alt="" width="128" height="85" /></a></p>
<p>(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 luglio 2008, n.18107: Infortunio lavoratore - Macchinario con disfunzioni - Responsabilità del datore di lavoro - Necessità della prova del caso fortuito)</strong></p>
<p>La Sezione Lavoro della Cassazione, affrontando un caso di infortunio del lavoratore, ha ripercorso il proprio orientamento in merito alle diverse ipotesi che possono ricorrere, ribadendo che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa dall'abnormità del comportamento del lavoratore o dell'evento verificatosi.</p>
<p>In linea generale, la Cassazione ha ricordato che "il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha l’onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. E la prova ha per oggetto l'adozione delle misure dirette ad evitare l'evento verificatosi, che non si esauriscono tuttavia nell'osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta: comprendono anche quelle (c.d. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro all'esperienza ed alla tecnica".</p>
<p>Non solo, sempre avendo riguardo al profilo di responsabilità imputabile al datore di lavoro, la Cassazione ha affermato che: "l’osservanza delle prescrizioni, poi, comprende non solo l’adottare (quale fatto direttamente ed esclusivamente riferibile al datore) le misure necessarie, bensì, ove il concreto funzionamento delle misure esiga la collaborazione del dipendente, controllare che da parte del lavoratore questa collaborazione vi sia. Ed ove questa collaborazione esiga un comportamento del lavoratore, osservare le indicate prescrizioni è anche informare adeguatamente il dipendente della necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, nonché controllare l'effettiva attuazione del comportamento da parte dei dipendenti. E quando tale comportamento è da attuarsi quotidianamente, è necessario che il datore esegua il relativo controllo con adeguata continuità"...<a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1472" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Filodiritto</strong>   <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1472" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Morti di amianto alla Goodyear di Latina - Condannati i dirigenti dell'azienda]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2271</link>
<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:51:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2271</guid>
<description><![CDATA[
I vertici dell&#8217;ex stabilimento riconosciuti colpevoli per i decessi e le malattie di decine d]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/good-140x180.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2272" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/good-140x180.jpg?w=74" alt="" width="74" height="96" /></a></p>
<p>I vertici dell'ex stabilimento riconosciuti colpevoli per i decessi e le malattie di decine di operai</strong></p>
<p><strong>LATINA</strong> - Tutti condannati. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Latina durante il processo di primo grado a carico di nove dirigenti della Goodyear che sono stati ai vertici dell'azienda negli ultimi quarant'anni. L'accusa è di omicidio colposo plurimo e lesioni plurime aggravate a danno di decine di ex dipendenti dello stabilimento di Cisterna di Latina, morti o malati di patologie tumorali riconducibili alle sostanze utilizzate, in scarse condizioni di sicurezza, nel sito produttivo pontino. Le pene vanno da 4 anni e 8 mesi per gli amministratori delegati agli 11 mesi per i direttori dello stabilimento: nove dirigenti in tutto. Concessa inoltre una provvisionale di 40mila euro per i familiari di ciascuna vittima.</p>
<p><strong>«SENTENZA SENZA PRECEDENTI»</strong> - L'avvocato Luigi Di Mambro, a capo del gruppo dei legali che ha assistito le famiglie delle vittime per la parte civile, parla di «sentenza senza precedenti in Italia». Tutto era legato, ha spiegato l'avvocato, a «stabilire il nesso di causalità tra le malattie contratte e i tumori, cosa che è stata dimostrata dalle perizie, in aula ed è riconosciuta dalla sentenza». Con lui hanno lavorato in questi anni gli avvocati Michela Luison e Mario Battisti: «È una giornata importante che ripaga il nostro impegno». «Sono molto soddisfatto - dice tra le lacrime Valerio Bagialemani, presidente del comitato dei familiari delle vittime della Goodyear - volevamo stabilire un principio e l'abbiamo fatto, nessuno ci restituirà mai i nostri cari ma questa battaglia è stata fatta in loro memoria»...<a href="http://www.corriere.it/cronache/08_luglio_01/amianto_goodyear_latina_condanne_3e8f7b24-4799-11dd-8c36-00144f02aabc.shtml" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da<strong> Il Corriere della Sera</strong>    <a href="http://www.corriere.it/cronache/08_luglio_01/amianto_goodyear_latina_condanne_3e8f7b24-4799-11dd-8c36-00144f02aabc.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Furti a Malpensa, il giudice:«Riassumetelo» ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2200</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:14:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2200</guid>
<description><![CDATA[
Illegittimo il licenziamento, il furto non è certo 
Il tribunale ha dato ragione all&#8217;operaio]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/aa043965.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2201" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/aa043965.jpg?w=94" alt="" width="94" height="96" /></a></p>
<p>Illegittimo il licenziamento, il furto non è certo </strong></p>
<p><strong>Il tribunale ha dato ragione all'operaio addetto allo smistamento bagagli, così è tornato a essere dipendente della Sea </strong></p>
<p><strong>MILANO </strong>- Furto aggravato ai danni dei passeggeri dell'aereoporto di Malpensa. E' questa l'accusa per cui F.D.A., un lavoratore dello scalo varesino, è stato rinviato a giudizio. E, di conseguenza, licenziato da Sea handling nell'agosto 2003. Oggi il tribunale lo reintegra. Il giudice del Lavoro, Francesca La Russa, ha dato ragione all'operaio addetto allo smistamento bagagli: il licenziamento è illegittimo. I fatti risalgono al 2000. Con l'operazione «open bag» la polizia individuò 31 addetti allo smistamento bagagli dello scalo di Malpensa intenti a frugare nelle valigie dei viaggiatori. Il tutto filmato dalle telecamere dell'aereoporto.</p>
<p>Alla fine si arrivò a 18 rinvii a giudizio per furto aggravato. E ad altrettanti licenziamenti. Solo tre lavoratori hanno impugnato il provvedimento. Uno di questi è appunto F.D.A. che dall'aprile scorso è tornato a essere un dipendente Sea. La polizia di frontiera della scalo di Malpensa, però, ha ritenuto che, nonostante la causa vinta, il lavoratore «non possieda i necessari requisiti di affidabilità ai fini della sicurezza aeroportuale per il rilascio del permesso di accesso alle aree sterili dell'aereoporto ». Non può quindi smistare i bagagli dei passeggeri. Perciò resta sì in carico dell'azienda, ma senza stipendio perché non può lavorare...<a href="http://www.corriere.it/vivimilano/cronache/articoli/2008/06_Giugno/24/furti_malpensa.shtml" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Corriere della Sera</strong>    <a href="http://www.corriere.it/vivimilano/cronache/articoli/2008/06_Giugno/24/furti_malpensa.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Rito del lavoro: l'originario difetto di procura non può sanarsi a posteriori ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2075</link>
<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:10:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2075</guid>
<description><![CDATA[
Corte di Cassazione sezione Lavoro, sentenza 12 maggio 208, n. 11812
Il rilascio della procura alle]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/ks109557.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2076" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/ks109557.jpg?w=128" alt="" width="128" height="85" /></a></p>
<p>Corte di Cassazione sezione Lavoro, sentenza 12 maggio 208, n. 11812</strong></p>
<p>Il rilascio della procura alle liti, previsto dall'articolo 163 c.p..c, n. 6, applicabile anche nel rito del lavoro ancorche' non menzionato dagli articoli 414 e 434 c.p.c., integra il presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale.</p>
<p>Pertanto, costituendo la procura alle liti un requisito essenziale dell'atto di appello, la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione, la quale non puo' ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'appellante in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel processo del lavoro non puo' trovare applicazione - senza determinarsi contrasto con i precetti costituzionali - la disposizione dell'articolo 125 c.p.c., comma 2, la quale stabilisce che la procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purche' anteriore alla costituzione della parte rappresentata - realizzandosi la costituzione dell'attore nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso in cancelleria.</p>
<p>L'originario difetto di procura non e' poi emendabile a norma dell'articolo 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione puo' avere efficacia "ex tunc" solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di impugnazione (Cass. 1998/9899; 2001/9596; 2001/10949).</p>
<p>A tal proposito e' opportuno segnalare peraltro come la Corte d'Appello abbia anche messo in rilievo che essendo stato depositato il ricorso in appello l'ultimo giorno utile, la regolarizzazione, ove ammissibile avrebbe avvenuta una volta verificatasi la decadenza dall'impugnazione.</p>
<p>Da <strong>Il Sole 24 Ore</strong>   <a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Diritto/DIR_PROCURA%20ALLE%20LITI.shtml?uuid=d7a3623e-2e5e-11dd-b8c4-00000e251029&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le modalità di pagamento della retribuzione seguite per prassi aziendale possono essere modificate se cambiano gli usi locali]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2067</link>
<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:47:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE SEGUITE PER PRASSI AZIENDALE POSSONO ESSERE MODIFICA]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/ks5699.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2068" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/ks5699.jpg?w=64" alt="" width="64" height="96" /></a></p>
<p>LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE SEGUITE PER PRASSI AZIENDALE POSSONO ESSERE MODIFICATE SE CAMBIANO GLI USI LOCALI – Ovvero se si tratta di un mutamento migliorativo (Cassazione Sezione Lavoro n. 13816 del 27 maggio 2008, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).</strong></p>
<p>L’Enel s.p.a. fino al dicembre 1996 ha pagato le retribuzioni mensili dei dipendenti a mezzo di assegni circolari. Dal gennaio 1997 il pagamento è stato effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente di ciascuno dei dipendenti.</p>
<p>Mario B. ed altri dipendenti dell’Enel hanno chiesto al Tribunale di Rovigo di accertare l’illegittimità della modifica delle modalità di pagamento della retribuzione, sostenendo che l’innovazione apportata a far tempo dal gennaio 1997 doveva ritenersi illegittima perché contrastante con la precedente prassi aziendale.</p>
<p>Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha ordinato all’Enel di provvedere al pagamento delle retribuzioni secondo le modalità precedenti. Questa decisione è stata riformata integralmente, in grado di appello, dalla Corte di Venezia che ha ritenuto infondata la domanda proposta dai lavoratori. Pur ritenendo sussistente un precedente uso aziendale, nel senso del pagamento dello stipendio mediante assegni circolari, penetrato nei contratti di lavoro dei dipendenti Enel a norma dell’art. 1340 cod. civ. e pertanto modificabile solo con il consenso delle parti, la Corte d’Appello ha ritenuto che tale consenso sia necessario unicamente nel caso in cui si tratti di modifiche peggiorative ed ha ritenuto positiva l’innovazione operata dalla società in quanto recante ai dipendenti un disagio minore di quello prodotto dalla precedente prassi.</p>
<p>I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Venezia per vizi di motivazione e violazione di legge...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/13816.htm#LE_MODALITA’_DI_PAGAMENTO" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>   <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/13816.htm#LE_MODALITA’_DI_PAGAMENTO" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L’incompletezza della comunicazione di apertura di una procedura di riduzione del personale non può essere sanata in un momento successivo]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2058</link>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:11:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
L’incompletezza della comunicazione di apertura di una procedura di riduzione del personale non p]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/1782224.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2059" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/1782224.jpg?w=128" alt="" width="128" height="85" /></a></p>
<p>L’incompletezza della comunicazione di apertura di una procedura di riduzione del personale non può essere sanata in un momento successivo – Ne consegue l’inefficacia dei licenziamenti.</strong></p>
<p>In caso di riduzione del personale la comunicazione aziendale di apertura della procedura deve contenere, in base all’art. 4 della legge n. 223/91 l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per il quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.</p>
<p>Qualsiasi inesattezza o incompletezza dei fatti costituisce inadempimento dell’obbligo, allorché la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, non consente all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera completa e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero.</p>
<p>L’inadeguatezza delle informazione comporta l’inefficacia delle comunicazioni effettuate a norma del comma 9 e, conseguentemente, l’inefficacia di recessi a norma dell’art. 5, comma 3 della stessa legge, senza che possa attribuirsi alcun rilievo, o effetto sanante, ad informazioni fornite successivamente e neppure all’eventuale accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali secondo la previsione dell’art. 4 commi 5 e 6<strong> (Cassazione Sezione Lavoro n. 13381 del 23 maggio 2008, Pres. Mattone, Rel. Picone).</strong></p>
<p>Da<strong> Legge e Giustizia   </strong><a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/IN%20FLASH/13381.htm#L’incompletezza_della_comunicazione" target="_blank">la notizia qui</a></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La conciliazione non è valida se l'assistenza del sindacalista al lavoratore non è effettiva]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2054</link>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:08:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
LA CONCILIAZIONE NON E’ VALIDA SE L’ASSISTENZA DEL SINDACALISTA AL LAVORATORE NON E’ EFFETTIV]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/faa013000157.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2055" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/faa013000157.jpg?w=128" alt="" width="128" height="90" /></a></p>
<p>LA CONCILIAZIONE NON E’ VALIDA SE L’ASSISTENZA DEL SINDACALISTA AL LAVORATORE NON E’ EFFETTIVA – Non è sufficiente una mera testimonianza (Cassazione Sezione Lavoro n. 13217 del 22 maggio 2008, Pres. De Luca, Rel. Celentano).</strong></p>
<p>Antonella C. ha lavorato per circa dieci anni, dal 1986 al 1996, come insegnante di lingua e letteratura tedesca alle dipendenze del Liceo Linguistico Europeo Oxford, Istituto legalmente riconosciuto gestito dalla s.a.s. Futura. Dopo essere stata licenziata ella ha sottoscritto in azienda, alla presenza di un sindacalista, un accordo definito, con riferimento agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., “verbale di conciliazione”, recante la previsione del pagamento in favore della lavoratrice delle spettanze maturate a tutto il giugno 1996 oltre al t.f.r. e ad una somma “al solo fine di evitare l’insorgenda lite senza che ciò possa rappresentare il riconoscimento, neppure parziale di eventuali contrapposte pretese”.</p>
<p>L’accordo è stato redatto su carta recante l’intestazione del sindacato. Successivamente la lavoratrice ha impugnato l’accordo ed ha chiesto al Tribunale di Lecce di condannare la s.a.s. Futura al pagamento della somma di circa 52 milioni di lire per differenze di retribuzione. Il Tribunale ha sentito come teste il sindacalista il quale ha dichiarato di essersi recato presso i locali della scuola, su invito di un consulente aziendale che aveva predisposto il testo del verbale; egli aveva dato lettura dell’accordo dichiarandosi disponibile per qualsiasi chiarimento ed aveva raccolto le firme.</p>
<p>Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto la ha ritenuta preclusa dal verbale di conciliazione sottoscritto con l’assistenza di un sindacalista. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Lecce che ha escluso l’esistenza di una conciliazione redatta in sede sindacale in base agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. In particolare la Corte ha osservato che non sussisteva alcuna controversia tra le parti, che la lavoratrice non era iscritta al sindacato e che nessuna opera di effettiva assistenza era stata posta in essere dal sindacalista, limitatosi a svolgere il ruolo di un testimone di operazioni (elaborazione di conteggi) cui era rimasto estraneo e di fatti (ricostruzione della storia lavorativa di Antonella C. precedentemente ignorati); che l’ignoranza della vicenda impediva quella assistenza consapevole ed informata richiesta per la transazione sindacale.</p>
<p>Pertanto la Corte d’Appello ha condannato l’azienda a pagare alla lavoratrice euro 25.000,00 circa. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Lecce per vizi di motivazione e violazione di legge...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/13217.htm#LA_CONCILIAZIONE_NON_E’_VALIDA" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>   <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/13217.htm#LA_CONCILIAZIONE_NON_E’_VALIDA" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cassazione Lavoro: alla Consulta la mancata azione diretta del lavoratore per risarcimento danno differenziale]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2052</link>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:45:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Ordinanza 13 maggio 2008, n.11921: Risarcimento danni - Dann]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/davidt0767r.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2053" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/davidt0767r.jpg?w=62" alt="" width="62" height="96" /></a></p>
<p>(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Ordinanza 13 maggio 2008, n.11921: Risarcimento danni - Danno differenziale per infortunio sul lavoro - Azione diretta del lavoratore nei confronti dell'assicuratore del datore di lavoro).</strong></p>
<p>La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1917, secondo comma, Codice Civile, per lesione degli articoli 3, 35, 24 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro.</p>
<p>Tra i profili di rilevanza, la Cassazione ha formulato i seguenti:</p>
<p>- In primo luogo vi è l'azione diretta, riconosciuta dall'articolo 1676 Codice Civile, dei dipendenti dell'appaltatore sul debito del committente nei confronti dell'appaltatore. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, da considerarsi diritto vivente, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'articolo 1676 Codice Civile, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore -datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni e degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio (Cass. 10 luglio 1984 n. 4051, Cass. 10 marzo 2001 n. 3559, Cass. 23 agosto 2004 n. 16577, Cass. 24 ottobre 2007 n. 22304)....<a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1417" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Filodiritto</strong>   <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1417" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La riduzione della retribuzione pattuita con il lavoratore è illegittima]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2030</link>
<pubDate>Thu, 29 May 2008 07:51:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
LA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE PATTUITA CON IL LAVORATORE E’ ILLEGITTIMA – Essa giustifica le ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/u26939968.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2031" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/u26939968.jpg?w=128" alt="" width="128" height="75" /></a></p>
<p>LA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE PATTUITA CON IL LAVORATORE E’ ILLEGITTIMA – Essa giustifica le dimissioni senza preavviso (Cassazione Sezione Lavoro n. 11362 dell’ 8 maggio 2008, Pres. Senese, Rel. Maiorano).</strong></p>
<p>Antonio S. ha lavorato come dirigente alle dipendenze della società cooperativa a r.l. Conagros. Con effetto dal 19 settembre 1992, per delibera del Consiglio di Amministrazione della società gli è stato applicato il contratto collettivo nazionale del settore industriale. Egli ha percepito la relativa retribuzione sino al dicembre 1995, quando il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ritenere inefficace la delibera del 19 settembre 1992 e di applicare ai dirigenti il contratto del settore agricolo.</p>
<p>Dal gennaio 1996 la società ha corrisposto ad Antonio S. la retribuzione prevista per i dirigenti del settore agricolo, inferiore a quella attribuitagli in precedenza. Il dirigente ha contestato la legittimità della riduzione della sua retribuzione e si è dimesso nell’agosto 1996, senza preavviso.</p>
<p>Il Tribunale di Palmi ha ritenuto illegittima la riduzione della retribuzione operata dalla società con effetto dal gennaio 1996 ed ha ritenuto che il dirigente si sia dimesso per giusta causa. Pertanto ha condannato la società a pagare al dirigente le differenze di retribuzione dovute in base al trattamento previsto per il c.c.l. del settore industriale, nonché l’indennità sostitutiva del preavviso. In grado di appello, la Corte di Reggio Calabria ha riformato la decisione del Tribunale, in quanto ha ritenuto legittima la riduzione della retribuzione operata in base alla delibera del dicembre 1995 con l’applicazione, dal gennaio 1996, del trattamento previsto per il settore agricolo; conseguentemente ha escluso la giusta causa di dimissioni ed ha condannato il dirigente a pagare all’azienda l’indennità sostitutiva del preavviso...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/11362.htm#LA_RIDUZIONE_DELLA" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>   <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/11362.htm#LA_RIDUZIONE_DELLA" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il contratto collettivo non continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2026</link>
<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:11:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2026</guid>
<description><![CDATA[
IL CONTRATTO COLLETTIVO NON CONTINUA A PRODURRE I SUOI EFFETTI DOPO LA SCADENZA – In base all’a]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/gr1841.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2027" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/gr1841.jpg?w=96" alt="" width="96" height="96" /></a></p>
<p>IL CONTRATTO COLLETTIVO NON CONTINUA A PRODURRE I SUOI EFFETTI DOPO LA SCADENZA – In base all’art. 2074 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11602 del 9 maggio 2008, Pres. Mattone, Rel. Ianniello).</strong></p>
<p>Marco M., dipendente dell’Enav S.p.a., inquadrato nel quarto livello dal 19 aprile 1994, ha chiesto all’azienda l’anticipazione al 19 aprile 1996 dell’inquadramento nel terzo livello, in applicazione della normativa collettiva concordata nel 1994 sulla programmazione di carriera. L’azienda ha respinto la richiesta, rilevando che la normativa invocata era scaduta il 31 dicembre 1995 prima che il lavoratore maturasse i requisiti stabiliti per l’inquadramento nel terzo livello.</p>
<p>Nel giudizio che ne è seguito sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Genova hanno attribuito al lavoratore l’anticipato inquadramento richiesto, affermando che la normativa del 1994 doveva ritenersi applicabile anche oltre la durata concordata, in base all’art. 2074 cod. civ. secondo cui “il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo”.</p>
<p>L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Genova per falsa applicazione dell’art. 2074 cod. civ...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/11602.htm#IL_CONTRATTO_COLLETTIVO" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>   <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/11602.htm#IL_CONTRATTO_COLLETTIVO" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cassazione Lavoro: obbligo contributivo del datore di lavoro per illegittimo licenziamento]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2021</link>
<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:50:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2021</guid>
<description><![CDATA[

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 aprile 2008, n.8800 - Licenziamento illegittimo -]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/tas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2022" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/tas.jpg?w=76" alt="" width="76" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 4 aprile 2008, n.8800 - Licenziamento illegittimo - Obbligazione contributiva.</strong></p>
<p><strong>Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro in caso di illegittimo licenziamento?</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione richiama innanzitutto l'articolo 19 Legge n. 218 del 1952 che, confermando l'articolo 2115 Codice Civile, impone la contribuzione previdenziale tanto al datore quanto al prestatore di lavoro e dichiara il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizza la trattenuta di questa parte sulla retribuzione.</p>
<p>A queste regole il successivo articolo 23 pone un'eccezione per l'ipotesi in cui il datore non provveda al pagamento dei contributi "entro il termine stabilito": in tal caso egli è tenuto al pagamento "tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a canco dei lavoratori". In particolare, l'articolo 23 della Legge 218 del 1952 stabilisce che: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa ... "...<a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1401" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da<strong> Filodiritto</strong>    <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1401" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[I turni di lavoro devono essere comunicati con congruo anticipo ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2019</link>
<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:40:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2019</guid>
<description><![CDATA[

I TURNI DI LAVORO DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO ANTICIPO – Per consentire ai dipendenti l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/bxp45281.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2020" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/bxp45281.jpg?w=128" alt="" width="128" height="94" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>I TURNI DI LAVORO DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO ANTICIPO – Per consentire ai dipendenti la programmazione del tempo libero (Cassazione Sezione Lavoro n. 12962 del 21 maggio 2008, Pres. Senese, Rel. Stile).</strong></p>
<p>Luciano A. ed altri dipendenti, con qualifica di conduttori, della s.p.a. Sepsa, esercente pubblici servizi di trasporto, hanno chiesto al Tribunale di Napoli di condannare l’azienda al pagamento di un’indennità di disagio per omessa tempestiva programmazione degli orari di lavoro.</p>
<p>Essi hanno fatto presente che lo svolgimento della loro prestazione lavorativa era articolato sulla base di una turnazione predisposta autonomamente per ogni giornata dalla datrice di lavoro e comunicata il giorno precedente; ciò li collocava in “disponibilità” e impediva loro di programmare le ore di svago, la vita di relazione e i riposi quotidiani, in quanto essi non erano posti nella condizione di conoscere, con adeguato anticipo, quale parte della giornata sarebbe stata impegnata dal lavoro.</p>
<p>I ricorrenti hanno fatto riferimento all’art. 10 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 secondo cui le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea devono affiggere i turni di servizio per informare i dipendenti e all’obbligo per la datrice di lavoro di osservare le regole di correttezza come previsto dall’art. 1175 cod. civ., nonché di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, in base all’art. 2087 cod. civ. e all’art. 32 Cost. Rep.. Il Tribunale ha accolto la domanda condannando l’azienda al pagamento di un’indennità giornaliera di lire 6.000.</p>
<p>Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli che ha negato il diritto dei lavoratori all’indennità, escludendo l’obbligo per l’imprenditore di far conoscere i turni con congruo anticipo. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/12962.htm#I_TURNI_DI_LAVORO" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>    <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/12962.htm#I_TURNI_DI_LAVORO" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Statale naviga sempre su Web? Rischia condanna per peculato]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2004</link>
<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:44:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2004</guid>
<description><![CDATA[
Il dipendente pubblico, che naviga su Internet per scopi personali, rischia di essere condannato di]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/bu010141.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2005" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/bu010141.jpg?w=96" alt="" width="96" height="96" /></a></p>
<p>Il dipendente pubblico, che naviga su Internet per scopi personali, rischia di essere condannato di peculato.</p>
<p>Da <strong>Cassazione.net</strong>     <a href="http://www.cassazione.net/statale-naviga-sempre-su-web-rischia-condanna-per-peculato-p391.html" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il fatto che il lavoratore rifiuti la "regolarizzazione" non preclude una successiva azione diretta all'accertamento della subordinazione]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1991</link>
<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:20:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
IL FATTO CHE IL LAVORATORE RIFIUTI LA “REGOLARIZZAZIONE” NON PRECLUDE UNA SUCCESSIVA AZIONE DIR]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/nre_090c.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1992" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/nre_090c.jpg?w=96" alt="" width="96" height="96" /></a></p>
<p>IL FATTO CHE IL LAVORATORE RIFIUTI LA “REGOLARIZZAZIONE” NON PRECLUDE UNA SUCCESSIVA AZIONE DIRETTA ALL’ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE – <strong>Si tratta di una manifestazione di volontà irrilevante (Cassazione Sezione Lavoro n. 11589 del 9 maggio 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Mammone).</strong></p>
<p>Noris A., dopo avere lavorato alle dipendenze della s.p.a. Confezioni Santi con mansioni di impiegata, senza inquadramento come dipendente, ha chiesto al Tribunale di Crema di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di condannare l’azienda al pagamento di differenze retributive. L’azienda si è difesa contestando la fondatezza della domanda e facendo presente che la subordinazione doveva escludersi anche perché la lavoratrice aveva rifiutato la “regolarizzazione” del rapporto, più volte offertale.</p>
<p>Il Tribunale ha accolto la domanda in base alle risultanze della prova testimoniale dalla quale è emerso l’assoggettamento della lavoratrice alle disposizioni e al controllo dell’azienda. Questa decisione è stata confermata in grado di appello, dalla Corte di Brescia, che ha ritenuto irrilevante il rifiuto, da parte della lavoratrice, della “regolarizzazione”. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Brescia per vizi di motivazione e violazione di legge...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/11589.htm#IL_FATTO_CHE_IL" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>   <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/11589.htm#IL_FATTO_CHE_IL" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Se la divisa aziendale dev'essere indossata per ragioni estetiche, i lavoratori non hanno diritto allo spogliatoio per cambiarsi]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1985</link>
<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:55:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
SE LA DIVISA AZIENDALE DEV’ESSERE INDOSSATA PER RAGIONI ESTETICHE, I LAVORATORI NON HANNO DIRITTO]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/73014080.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1986" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/73014080.jpg?w=71" alt="" width="71" height="96" /></a></p>
<p>SE LA DIVISA AZIENDALE DEV’ESSERE INDOSSATA PER RAGIONI ESTETICHE, I LAVORATORI NON HANNO DIRITTO ALLO SPOGLIATOIO PER CAMBIARSI – <strong>In base all’art. 40 del D.P.R. n. 303/56 (Cassazione Sezione Lavoro n. 11071 del 6 maggio 2008, Pres. Miani Canevari, Rel. Vidiri).</strong></p>
<p>Giuseppe C. ed altri dipendenti dell’Azienda Napoletana Mobilità, tenuti, per contratto collettivo, ad indossare una divisa aziendale, si sono rivolti al Tribunale di Napoli sostenendo che l’A.N.M. era inadempiente all’obbligo, previsto dall’art. 40 del d.p.r. n. 303/56 e della legge n. 626/94, di mettere a loro disposizione un adeguato numero di spogliatoi nei locali presso cui prendevano servizio, per dar loro la possibilità di arrivare in abiti civili e di indossare la divisa prima di iniziare il lavoro.</p>
<p>Essi hanno chiesto la condanna dell’azienda all’apprestamento degli spogliatoi e al risarcimento del danno. Sia il Tribunale che, in grado di appello, la Corte di Napoli, hanno ritenuto la domanda priva di fondamento escludendo di potere emettere la condanna richiesta e che fosse configurabile un danno per lesione della salute e del diritto di riservatezza.</p>
<p>I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione dalla Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/11071.htm#SE_LA_DIVISA_AZIENDALE_" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>   <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/11071.htm#SE_LA_DIVISA_AZIENDALE_" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Migliorare le performance degli Uffici giudiziari: in arrivo il progetto "Diffusione di Best Practices"]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1962</link>
<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:28:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Sottoscritto da Ministero della Giustizia, Dipartimento della Funzione Pubblica, Regioni e Province]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/ei00294.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1963" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/ei00294.jpg?w=77" alt="" width="77" height="96" /></a></p>
<p>Sottoscritto da Ministero della Giustizia, Dipartimento della Funzione Pubblica, Regioni e Province autonome un Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto transnazionale/interregionale Diffusione di best practices da attuare presso gli uffici giudiziari italiani.</p>
<p>A tal fine la sottoscrizione ha previsto, appunto, l'istituzione di un Comitato di pilotaggio.<br />
Il progetto in questione mira ad ottimizzare l'organizzazione e la produttività degli uffici giudiziari, rendendoli strutture sempre più al servizio dei cittadini...<a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Diritto/DIR_BEST%20PRACTIES.shtml?uuid=b4f8182e-226a-11dd-a2c2-00000e25108c&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Sole 24 Ore</strong>   <a href="http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Diritto/DIR_BEST%20PRACTIES.shtml?uuid=b4f8182e-226a-11dd-a2c2-00000e25108c&#38;DocRulesView=Libero" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il datore di lavoro può dilazionare la sanzione disciplinare in attesa di conoscere l’esito di indagini in corso  in sede penale ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1944</link>
<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:31:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[

Il datore di lavoro può dilazionare la sanzione disciplinare in attesa di conoscere l’esito di ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/sha0017.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1945" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/sha0017.jpg?w=111" alt="" width="111" height="95" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Il datore di lavoro può dilazionare la sanzione disciplinare in attesa di conoscere l’esito di indagini in corso  in sede penale – Non v’è pregiudizio per il principio di immediatezza.</strong></p>
<p>Quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione, non pregiudicato dall’intervallo di tempo necessario all’accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa, non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiono ragionevolmente sussistenti.</p>
<p>Devono valutarsi i contrapposti interessi delle parti del rapporto di lavoro: l’interesse del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione; l’interesse del datore di lavoro a non avviare procedimenti disciplinari prima di aver acquisito dati sufficientemente sicuri ed idonei a sostenere la contestazione <strong>(Cassazione Sezione Lavoro n. 7983 del 27 marzo 2008, Pres. Senese, Rel. Celentano).</strong></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia   </strong><a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/IN%20FLASH/07983.htm#Il_datore_di_lavoro_" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Licenziamento disciplinare per svolgimento di altra attività lavorativa in periodo di malattia]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1934</link>
<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:10:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 24 aprile 2008, n.10706: Malattia - Svolgimento al]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/jad0018.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1935" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/jad0018.jpg?w=96" alt="" width="96" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 24 aprile 2008, n.10706: Malattia - Svolgimento altra attività lavorativa - Licenziamento disciplinare).</strong></p>
<p>In materia di svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia, la Cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui "tale comportamento può giustificare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui l'attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività, valutata ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio"...<a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1389" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da<strong> Filodiritto</strong>   <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1389" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro non è tenuto a provare la colposa inadempienza del datore di lavore]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1903</link>
<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:40:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1903</guid>
<description><![CDATA[
IL LAVORATORE CHE AGISCE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO NON E’ T]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/bxp200398.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1904" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/bxp200398.jpg?w=63" alt="" width="63" height="96" /></a></p>
<p>IL LAVORATORE CHE AGISCE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO NON E’ TENUTO A PROVARE LA COLPOSA INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO ALL’OBBLIGO DI ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA –<strong> Si applica l’art. 1218 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 10529 del 23 aprile 2008, Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis).</strong></p>
<p>Nel giugno del 1988 Carmelo M. dipendente dell’impresa di lavorazione marmi Fratelli F. è stato investito da un’autogru in lento movimento, mentre l’accompagnava a piedi con il compito di fermare le oscillazioni della pedana carica di marmi trasportata dal mezzo. L’Inail, dopo avere erogato al lavoratore il trattamento previsto per l’infortuni sul lavoro, ha agito davanti al Pretore di Caltanissetta per ottenere, in via di regresso, dall’azienda il pagamento di lire 70 milioni circa.</p>
<p>L’impresa si è difesa sostenendo che il lavoratore aveva tenuto un comportamento imprudente e imprevedibile camminando tra le ruote dell’autogru e la pedana e accompagnando con le mani il movimento del carico. Sia il Pretore che, in grado di appello, la Corte di Caltanissetta, hanno ritenuto l’impresa responsabile dell’infortunio in base all’art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore e l’hanno condannata a versare all’INAIL la somma da questa richiesta.</p>
<p>L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro che la Corte di Caltanissetta avrebbe dovuto porre a carico dell’INAIL la prova della propria colposa inadempienza all’obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/10529.htm#IL_LAVORATORE_CHE_AGISCE_" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>   <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/FAT%20E%20DIR/10529.htm#IL_LAVORATORE_CHE_AGISCE_" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>

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