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	<title>leggi-per-i-disabili &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/leggi-per-i-disabili/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "leggi-per-i-disabili"</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:27:38 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[“Decreto Brunetta” - D.L. 112 del 25.06.2008]]></title>
<link>http://tvpolitica.wordpress.com/?p=16</link>
<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:02:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>rickisl</dc:creator>
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<description><![CDATA[&#8220;Decreto Brunetta&#8221;
Art. 71
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.squidoo.com/tuttosport">"Decreto Brunetta"</a></strong></p>
<p><strong>Art. 71</strong></p>
<p><strong>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</strong></p>
<p>1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita’ o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu’ favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</p>
<p><strong>2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.</strong></p>
<p><strong>3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</strong></p>
<p>4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita’ di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.</p>
<p>5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita’, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita’, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<p><strong>6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.</strong></p>
<p style="text-align:center;"><strong>Invitiamo i lettori interessati a lasciare un commento, a scambiarsi opinioni e informazioni qui sotto.</strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA["Decreto Brunetta" D.L 112 del 25.06.2008 - art 80: Verifica invalidità civili]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2297</link>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:14:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2297</guid>
<description><![CDATA[
Giro di vite del Governo anche in materia di invalidità civile e di conservazione dei benefici pen]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/mcp044.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2299" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/mcp044.jpg?w=77" alt="" width="77" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong>Giro di vite del Governo anche in materia di invalidità civile e di conservazione dei benefici pensionistici. Svolta contro i falsi invalidi? Lasciate pure un commento, osservazioni e critiche qui sotto. Questa pagina è dedicata a voi.</strong></p>
<p><strong>Art. 80</strong></p>
<p><strong>Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili</strong></p>
<p><strong>1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.</strong></p>
<p><strong>2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. vedi l'art. <a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/articolo-5.doc">articolo-5</a></strong></p>
<p>3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se <strong>l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.</strong> Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici.</p>
<p><strong>4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalita' di cui al comma</strong> <strong>2.</strong></p>
<p>5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.</p>
<p>6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.</p>
<p>7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.</p>
<p><strong>Vedi anche:</strong> <strong> </strong><a title="“Decreto Brunetta” - D.L. 112 del 25.06.2008 - art 71" rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2008/07/02/decreto-brunetta-dl-112-del-25062008/"><span style="color:#aa7d39;"><strong>“Decreto Brunetta” - D.L. 112 del 25.06.2008 - art 71</strong></span></a></p>
<p><strong>Vedi anche: </strong><a title="Brunetta dichiara guerra ai falsi malati" rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2008/07/18/brunetta-dichiara-guerra-ai-falsi-malati/"><span style="color:#aa7d39;"><strong>Brunetta dichiara guerra ai falsi malati</strong></span></a></p>
<p><strong>Vedi anche: </strong><a title="contrapposizione ai principi Costituzionali o istituzione di nuove guarentigie giuridiche?" rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2008/07/09/note-a-margine-del-dl-1122008-contrapposizione-ai-principi-costituzionali-o-istituzione-di-nuove-guarentigie-giuridiche/"><span style="color:#aa7d39;"><strong>Note a margine del D.L. 112/2008: contrapposizione ai principi Costituzionali o istituzione di nuove guarentigie giuridiche?</strong></span></a></p>
<p><strong>Vedi anche: </strong><a title="maxi-tagli in busta paga nei primi 10 giorni di malattia" rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2008/07/16/assenteismo-maxi-tagli-in-busta-paga-nei-primi-10-giorni-di-malattia/"><span style="color:#aa7d39;"><strong>Assenteismo: maxi-tagli in busta paga nei primi 10 giorni di malattia</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/10/03/legge-10492-priorita-nella-scelta-della-sede-e-trasferimento-per-il-lavoratore-che-assiste-un-familiare-disabile-in-situazione-di-gravita/</link>
<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 09:36:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Anche per quanto riguarda il lavoratore che assiste un familiare portatore di grave handicap, la le]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="lavoratori-che-assistono-handy.jpg" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/10/lavoratori-che-assistono-handy.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/10/lavoratori-che-assistono-handy.thumbnail.jpg" alt="lavoratori-che-assistono-handy.jpg" /></a></strong></p>
<p><strong>Anche per quanto riguarda il lavoratore che assiste un familiare portatore di grave handicap, la legge 104/92 prevede in tema di scelta e di trasferimento della sede di lavoro alcune particolari agevolazioni.</strong></p>
<p><strong>Requisito della continuità ed esclusività: </strong>L'art. 19 della menzionata legge, ai fini del godimento di questa agevolazione, ha eliminato l'obbligo della convivenza con il familiare da assistere, ma ha previsto che l'assistenza sia effettuata con continuità e che sia effettuata in via esclusiva.</p>
<p><strong>Aspetti problematici rilevati: </strong>Resta ferma la necessità di valutazione della compatibilità dell'esercizio di tale diritto con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro <strong>(Cassazione 8436/2003).</strong></p>
<p>In tal senso la <strong>Cassazione n. 12692 del 29 agosto 2002</strong> ribadisce come l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 non determina l'insorgere di un diritto assoluto o illimitato, ma presuppone la compatibilità con l'interesse comune, precisando le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico, se non rispettate, possono tradursi in un danno per la collettività.</p>
<p>Ancora, il diritto del familiare alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non può farsi valere nei casi in cui la convivenza sia stata già interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede più vicina al domicilio del familiare bisognoso di assistenza <strong>(Cassazione 3027/1999; 3306/1999).</strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a title="I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro" rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/11/21/legge-104-92i-permessi-lavorativi-preavviso-al-datore-di-lavoro/"><span style="color:#aa7d39;">Legge 104-92:I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro</span></a>  </strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a title="priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore disabile" rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/10/03/legge-10492-priorita-nella-scelta-della-sede-e-trasferimento-per-il-lavoratore-disabile/"><span style="color:#aa7d39;">Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore disabile</span></a></strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a title="Risposte ai commenti nel blog" rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2008/02/14/risposte-ai-commenti-nel-blog/"><span style="color:#aa7d39;">Risposte ai commenti nel blog</span></a></strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a title="IL FORUM DEI LETTORI SULLA LEGGE 104/92" rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2008/04/23/il-forum-dei-lettori-sulla-legge-10492/"><span style="color:#aa7d39;">IL FORUM DEI LETTORI SULLA LEGGE 104/92</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Permessi legge 104/92: i nuovi criteri]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/07/10/permessi-legge-10492-i-nuovi-criteri/</link>
<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:25:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/07/10/permessi-legge-10492-i-nuovi-criteri/</guid>
<description><![CDATA[
Con circolare n. 90, del 23 maggio 2007, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i pe]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/07/criteri-104.jpg" title="criteri-104.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/07/criteri-104.thumbnail.jpg" alt="criteri-104.jpg" /></a></p>
<p><strong>Con circolare n. 90, del 23 maggio 2007, l’INPS</strong> ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i permessi ex art. 33, legge 05 febbraio 1992, n. 104, rivedendo ed adeguando i precedenti criteri adottati in merito all’accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave, alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza. Tra i criteri rivisti, ai fini dell’ottenimento dei permessi in premessa, l’INPS fa rilevare che: - non osta la presenza di altri familiari conviventi nell’ambito del nucleo familiare della persona disabile in situazione di gravità; - l’assistenza alla persona disabile non deve essere necessariamente quotidiana; - la distanza tra il disabile e quei dipendenti che risiedono in posti diversi per lavoro (es. personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) non pregiudica il diritto ai benefici in argomento se riescono ad offrire allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, concordando dei programmi di assistenza col datore di lavoro; - il requisito dell’esclusività non deve necessariamente coincidere con l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata; - la Pubblica Amministrazione può sempre verificare la veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore che, in caso di disabilità in situazione di gravità “temporaneamente concesso” dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l’attribuzione. (Gesuele Bellini)</p>
<p>Da <a href="http://www.laprevidenza.it/news.cfm?idn=1862">Laprevidenza.it</a></p>
<p><strong>Vedi anche: <a rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/11/21/legge-104-92i-permessi-lavorativi-preavviso-al-datore-di-lavoro/" title="Legge 104-92:I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro"><font color="#aa7d39">Legge 104-92:I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro</font></a>  </strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/10/03/legge-10492-priorita-nella-scelta-della-sede-e-trasferimento-per-il-lavoratore-che-assiste-un-familiare-disabile-in-situazione-di-gravita/" title="Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità"><font color="#aa7d39">Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità</font></a></strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/10/03/legge-10492-priorita-nella-scelta-della-sede-e-trasferimento-per-il-lavoratore-disabile/" title="Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore disabile"><font color="#aa7d39">Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore disabile</font></a></strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2008/02/14/risposte-ai-commenti-nel-blog/" title="Risposte ai commenti nel blog"><font color="#aa7d39">Risposte ai commenti nel blog</font></a></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il dipendente pubblico portatore di handicap può esercitare la scelta prioritaria fra le sedi disponibili solo al momento dell'assunzione   ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/07/03/il-dipendente-pubblico-portatore-di-handicap-puo-esercitare-la-scelta-prioritaria-fra-le-sedi-disponibili-solo-al-momento-dellassunzione/</link>
<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 15:19:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/07/03/il-dipendente-pubblico-portatore-di-handicap-puo-esercitare-la-scelta-prioritaria-fra-le-sedi-disponibili-solo-al-momento-dellassunzione/</guid>
<description><![CDATA[
(Cassazione Sezione Lavoro n. 14624 del 22 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Curcuruto).
Renato C., ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/07/handicappppp.jpg" title="handicappppp.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/07/handicappppp.thumbnail.jpg" alt="handicappppp.jpg" /></a></strong></p>
<p><strong>(Cassazione Sezione Lavoro n. 14624 del 22 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Curcuruto).</strong></p>
<p>Renato C., dipendente del Ministero dell’Economia, con sede di lavoro in Trento, è stato inserito, nel luglio del 1999, nella graduatoria dei vincitori di un concorso per la qualifica di primo dirigente dell’Amministrazione finanziaria. Il relativo incarico gli è stato conferito il 21 febbraio 2001. Il 4 settembre 2001 egli è stato dichiarato portatore di handicap. Facendo riferimento all’art. 21 della legge n. 104 del 1992 egli ha chiesto il riconoscimento del suo diritto, in quanto portatore di handicap, alla scelta prioritaria della sede di lavoro esprimendo la preferenza per Sassuolo o, in alternativa per Carpi. Poiché l’amministrazione non ha accolto la sua domanda egli ha chiesto al Tribunale di Trento, tra l’altro, di affermare il suo diritto alla scelta della sede.</p>
<p>Il Tribunale ha accolto la domanda, ordinando all’Amministrazione di formulare a Renato C. una proposta irrevocabile di incarico dirigenziale per le due sedi da lui scelte. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Trento, che ha ritenuto che la tutela prevista dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992 in materia di scelta della sede di lavoro riguarda solo i soggetti che siano portatori di handicap all’atto della costituzione del rapporto e non quelli che lo divengano successivamente. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14624 del 22 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso proposto dal dirigente. Il testo dell’art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)...<a target="_blank" href="http://www.legge-e-giustizia.it/2007/FATTO%20E%20DIRITTO/14624.htm#IL_DIPENDENTE_PUBBLICO">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia   </strong><a target="_blank" href="http://www.legge-e-giustizia.it/2007/FATTO%20E%20DIRITTO/14624.htm#IL_DIPENDENTE_PUBBLICO">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Revoca della pensione dell’invalido per interdizione e revoca dalle liste speciali]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/28/revoca-della-pensione-dell%e2%80%99invalido-per-interdizione-e-revoca-dalle-liste-speciali/</link>
<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 12:20:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/28/revoca-della-pensione-dell%e2%80%99invalido-per-interdizione-e-revoca-dalle-liste-speciali/</guid>
<description><![CDATA[
Con la sentenza del 14 giugno 2007, n. 68, il Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, ha dichiarato l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/revoca-pensione.jpg" title="revoca-pensione.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/revoca-pensione.thumbnail.jpg" alt="revoca-pensione.jpg" /></a></strong></p>
<p><strong>Con la sentenza del 14 giugno 2007, n. 68, il Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, ha dichiarato l’illegittimità della revoca della pensione di un invalido civile e che era stata inflitta per la mancata iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio degli invalidi civili e perché era stata emanata una sentenza di interdizione, senza che fosse stato valutato se la patologia sofferta dallo stesso avesse potuto in qualche modo compromettere la sua residua capacità lavorativa.</strong></p>
<p><strong>Fatto e diritto<br />
</strong>Un invalido civile, titolare di pensione di invalidità Inps, aveva chiamato in giudizio Inps (e Ministero dell’Economia e delle Finanze) che gli aveva revocato la pensione per mancata iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio degli invalidi civili e per intervenuta sentenza di interdizione legale, nonchè per aver superato per un anno il limite reddituale previsto dalla legge, richiedendo peraltro la restituzione di quanto percepito per tali periodi.<br />
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.<br />
Si costituiva in giudizio anche Inps, domandando in via preliminare di rito di dichiarare il ricorso improponibile od improcedibile e il rigetto della domanda.<br />
Dopo l’espletamento senza esito del tentativo di conciliazione ed ascoltati i teste (tra i quali il responsabile del centro per l’impiego di Ivrea) ha avuto luogo il processo...<a target="_blank" href="http://www.consulenzalavoro.com/Ultime_notizie/Articolo.asp?UN=2296">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Consulenza Del Lavoro  </strong><a target="_blank" href="http://www.consulenzalavoro.com/Ultime_notizie/Articolo.asp?UN=2296">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Permessi handicap e programma di assistenza]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/25/permessi-handicap-e-programma-di-assistenza/</link>
<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 07:37:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/25/permessi-handicap-e-programma-di-assistenza/</guid>
<description><![CDATA[
(Inps, Messaggio 7.6.2007 n° 15021).
In tema di permessi ai sensi della legge 104/92 segnaliamo l]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/handicap-assistenza.jpg" title="handicap-assistenza.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/handicap-assistenza.thumbnail.jpg" alt="handicap-assistenza.jpg" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>(Inps, Messaggio 7.6.2007 n° 15021).</strong></em></p>
<p>In tema di permessi ai sensi della legge 104/92 segnaliamo l'avvenuta pubblicazione del messaggio Inps n° 15021 che esamina l'aspetto dei programmi di assistenza.</p>
<p>Il messaggio fornisce precise indicazioni citando testualmente <em>Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che tale programma deve essere prodotto esclusivamente dai lavoratori che ricadono nella fattispecie prevista dal punto 4 della circolare suddetta e precisamente: i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità , ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un’assistenza sistematica ed adeguata. Ciò premesso, le Sedi richiederanno, di norma, il programma in questione , quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti. </em></p>
<p><em><strong>A tal proposito si specifica che il “Programma di assistenza” consiste in una sostanziale pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità.</strong></em></p>
<p><em>Da </em><strong>La Previdenza.it   </strong><a target="_blank" href="http://www.laprevidenza.it/news.cfm?idn=1886">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Invalidità civile: procedimento amministrativo ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/14/procedimento-amministrativo-invalidita-civile/</link>
<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:47:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/06/14/procedimento-amministrativo-invalidita-civile/</guid>
<description><![CDATA[
La domanda di invalidità civile si presenta alla ASL territorialmente competente, nel cui ambito o]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/invalidita-civile.jpg" title="invalidita-civile.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/06/invalidita-civile.thumbnail.jpg" alt="invalidita-civile.jpg" /></a></p>
<p><strong>La domanda di invalidità civile si presenta alla ASL territorialmente competente, nel cui ambito operano una o più Commissioni Mediche, incaricate di effettuare gli accertamenti.</strong></p>
<p>La modulistica vigente, necessaria per proporre la domanda, è stata isituita dal D.P.R. n. 698 del 21 settembre 1994 che ha previsto un unico modello per tutti i tipi di invalidità in due versioni:</p>
<p>1) "tipo A" se il richiedente è maggiorenne;</p>
<p>2) "tipo B" se il richiedente è minorenne;</p>
<p>Il modello adempie la duplice funzione di richiesta alla ASL di accertamento sanitario per il riconoscimento della condizione di invalido civile, e di richiesta, all'autorità competente delle prestazioni economiche correlate al grado di invalidità accertato.</p>
<p><strong>La domanda, in carta semplice sul modulo prescritto, deve essere accompagnata da certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.</strong></p>
<p>Le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ma hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti i requisiti mancanti. In questa ipotesi la Commissione medica ASL invita l'interessato a regolarizzare la propria istanza.</p>
<p><strong>Termine per la conclusione del procedimento: </strong>il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle Commissioni ASL deve concludersi <strong>entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.</strong></p>
<p>La Commissione medica ASL in primo luogo deve fissare la data della <strong>visita entro 3 mesi dalla presentazione dell'istanza.</strong></p>
<p>Ciascuna visita viene verbalizzata in un apposito modulo.</p>
<p><strong>Trasmissione dei verbali alla Commissione di verifica: </strong>La Commissione medica Asl, eseguiti gli accertamenti sanitari e compilato il verbale nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale, è obbligata a trasmettere, per il visto, alla Commissione medica di verifica soltanto i verbali di visita da cui risultano i presupposti idonei per il riconoscimento dei benefici di invalidità civile corredati dalla domanda dell'invalido e dalla documentazione sanitaria. La Commissione ASL  trasmette all'interessato, con lettera raccomandata a.r, una copia, con attestazione di conformità all'originale, del verbale di verifica medica. Altra copia autenticata del verbale di visita è trasmessa dalla Commissione ASL al soggetto competente per la concessione delle prestazioni economiche al fine degli adempimenti successivi.</p>
<p><strong>Visto della Commissione di verifica: </strong>qualora non abbia nulla da osservare in ordine ai verbali di visita ricevuti dalla Commissione ASL, la Commissione di verifica li restituisce timbrati e annotati.</p>
<p><strong>Una volta concluso favorevolmente l'iter degli accertamenti amministrativi, ha luogo l'emissione di decreto di concessione della prestazione con indicazione della decorrenza.</strong></p>
<p><strong>Competente a mettere in pagamento le prestazioni economiche è l'INPS.</strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Permessi ex art. 33 legge 104/92]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/28/permessi-ex-art-33-legge-10492/</link>
<pubDate>Mon, 28 May 2007 10:51:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/28/permessi-ex-art-33-legge-10492/</guid>
<description><![CDATA[
(Inps, Circolare 23.5.2007 n° 90)
 
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.7701 ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/05/legge-104.jpg" title="legge-104.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/05/legge-104.thumbnail.jpg" alt="legge-104.jpg" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>(Inps, Circolare 23.5.2007 n° 90)</strong></em><br />
 </p>
<p><strong>La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.7701 del 16.05.2003, ha censurato l’interpretazione dell’art. 33 della legge 104/92 sostenuta da questo Istituto, che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all’assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili retribuiti ed ha affermato il seguente principio: “non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale.</strong></p>
<p>Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all’incombenza, un’interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un’altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l’avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti”.</p>
<p>Da <strong>La Previdenza   </strong><a target="_blank" href="http://www.laprevidenza.it/news.cfm?idn=1858">la notizia qui</a></p>
<p><strong>Vedi anche: <a rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/11/21/legge-104-92i-permessi-lavorativi-preavviso-al-datore-di-lavoro/" title="Legge 104-92:I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro"><font color="#aa7d39">Legge 104-92:I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro</font></a>  </strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/10/03/legge-10492-priorita-nella-scelta-della-sede-e-trasferimento-per-il-lavoratore-disabile/" title="Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore disabile"><font color="#aa7d39">Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore disabile</font></a></strong></p>
<p><strong>Vedi anche: <a rel="bookmark" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/10/03/legge-10492-priorita-nella-scelta-della-sede-e-trasferimento-per-il-lavoratore-che-assiste-un-familiare-disabile-in-situazione-di-gravita/" title="Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità"><font color="#aa7d39">Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità</font></a></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Diritto dei fratelli di persona con handicap ai permessi in caso di inabilità dei genitori]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/21/diritto-dei-fratelli-di-persona-con-handicap-ai-permessi-in-caso-di-inabilita-dei-genitori/</link>
<pubDate>Mon, 21 May 2007 09:11:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/21/diritto-dei-fratelli-di-persona-con-handicap-ai-permessi-in-caso-di-inabilita-dei-genitori/</guid>
<description><![CDATA[
Con sentenza n. 233/2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità dell&#8217;a]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/05/congedo-fratelli.jpg" title="congedo-fratelli.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/05/congedo-fratelli.jpg" alt="congedo-fratelli.jpg" /></a></p>
<p>Con sentenza n. 233/2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, c. V, del decreto legislativo n. 151/2001, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto portatore di handicap grave a fruire dei congedi, nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano nell'impossibilità di provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Norme per il diritto al lavoro dei disabili - legge 12 marzo 1999 n. 68]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/16/norme-per-il-diritto-al-lavoro-dei-disabili-legge-12-marzo-1999-n-68/</link>
<pubDate>Wed, 16 May 2007 14:46:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/16/norme-per-il-diritto-al-lavoro-dei-disabili-legge-12-marzo-1999-n-68/</guid>
<description><![CDATA[
Le funzioni, diritti e doveri dei datori di lavoro e dei disabili.
Questa legge riserva un&#8217;at]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><span class="hermes"><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/05/lavoro-disabili.jpg" title="lavoro-disabili.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/05/lavoro-disabili.thumbnail.jpg" alt="lavoro-disabili.jpg" /></a></strong></span></p>
<p><span class="hermes"><strong>Le funzioni, diritti e doveri dei datori di lavoro e dei disabili.<br />
Questa legge riserva un'attenzione particolare e prioritaria allo sviluppo e all'implementazione di strumenti per il collocamento mirato della persona disabile.<br />
</strong><br />
Attraverso la riserva di una quota della domanda di lavoro a favore delle persone disabili sono stati mantenuti degli elementi oggettivi di garanzia occupazionale, che però sono stati temperati rispetto al passato riducendo le quote della riserva obbligatoria e prevedendo la possibilità per le aziende di usufruire di agevolazioni a carattere economico per l'inserimento dei lavoratori con una minore capacità lavorativa. <strong>L'applicazione della legge 68/99 si integra con il processo di riforma dei servizi all'impiego.</strong></span></p>
<p><span class="hermes"><strong>La legge riconosce il diritto al collocamento mirato dei disabili, ovvero alla congruenza tra capacita' e competenze possedute e posto di lavoro.<br />
</strong>A questo scopo si prevede l'istituzione di servizi per l'impiego mirati che, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, tengono le liste, programmano e attuano interventi specifici e provvedono all'avviamento al lavoro.<br />
La legge istituisce anche i ''comitati tecnici'', composti da esperti sociali e medico-legali, che valutano le residue capacita' lavorative e definiscono gli strumenti necessari per il lavoro......<a target="_blank" href="http://www.handimpresa.it/handimpresa/legislazione/legislazione.do?action=dirittolavoro">[continua....]</a></span></p>
<p><span class="hermes"><strong>Da Handimpresa    </strong><a target="_blank" href="http://http://www.handimpresa.it/handimpresa/legislazione/legislazione.do?action=dirittolavoro">la notizia qui</a></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[La procedura per l'interdizione]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/02/la-procedura-per-linterdizione/</link>
<pubDate>Wed, 02 May 2007 09:10:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/02/la-procedura-per-linterdizione/</guid>
<description><![CDATA[
Il procedimento per l&#8217;interdizione di un soggetto incapace di intendere e di volere si apre c]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/05/procedura-interdizione.jpg" title="procedura-interdizione.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/05/procedura-interdizione.thumbnail.jpg" alt="procedura-interdizione.jpg" /></a></p>
<p>Il procedimento per l'interdizione di un soggetto incapace di intendere e di volere si apre con un ricorso da proporsi al Tribunale del luogo in cui l'interdicendo ha la residenza o il domicilio. <strong>Il ricorso può essere proposto dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e personalmente da parte dello stesso interdicendo</strong>.</p>
<p><strong>Nel ricorso devono specificarsi le ragioni sulle quali si fonda la domanda, in particolare i fatti sui quali si basa l'abituale infermità del soggetto e devono essere specificati nome, cognome e residenza del coniuge e dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo.</strong></p>
<p><strong>Il ricorso va depositato nella cancelleria del Tribunale, che provvede a trasmetterlo al Presidente, il quale ne ordina la comunicazione al Pubblico Ministero.</strong> Qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, il Presidente può rigettare la domanda. Altrimenti, nomina il Giudice istruttore, fissa l'udienza di comparizione del o dei ricorrenti, dell'interdicendo e di tutte le persone indicate nel ricorso da cui ritenga utile acquisire informazioni. Ricorso e decreto del Presidente vanno notificati a cura del ricorrente alle persone indicate nel decreto, che è altresì comunicato al Pubblico Ministero.</p>
<p><strong>Vediamo un esempio di ricorso:</strong></p>
<p align="center"><span class="Usobollo"><span style="font-size:14pt;"><strong><u><font face="Times New Roman">TRIBUNALE DI XXXXXX</font></u></strong></span></span></p>
<p align="center"><span class="Usobollo"><span style="font-size:14pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-weight:normal;font-size:12pt;"><u><font face="Times New Roman">Ricorso <span> </span>ex<span>  </span>art. 414 c.c.</font></u></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-weight:normal;font-size:12pt;"><span style="text-decoration:none;"><u><font face="Times New Roman"> </font></u></span></span></span></p>
<h1><span class="Usobollo"><span style="font-weight:normal;font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">La<span>  </span><span> </span>sig.ra<span>  </span><span> </span>xxxxxx <span> </span>nata a xxxx il xxxxx<span>       </span><span>       </span><span> </span>residente <span> </span>a<span>  </span>xxx in xxxxxx, il sig. xxxxxx nato a xxxxx, il xxxxx, residente in xxxxxx e la sig.ra xxxxx nata a xxxx, il xxxxx, residente in xxxx in via xxxxx rappresentati e difesi dall’Avv. xxxxxx ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in xxxxxxxx come da mandato a margine al presente atto</font></span></span></h1>
<p><font size="2"><font face="Times New Roman"><span>                                                                    </span><span> </span><span style="font-size:12pt;"></span></font></font><span class="Usobollo"><strong><span style="font-size:12pt;text-transform:uppercase;"><font face="Times New Roman">premesso che</font></span></strong></span><span class="Usobollo"><strong><span style="font-size:12pt;text-transform:uppercase;"><font face="Times New Roman"> </font></span></strong></span><span class="Usobollo"><strong><span style="font-size:12pt;text-transform:uppercase;"> </span></strong></span></p>
<p><span class="Usobollo"><strong><span style="font-size:12pt;text-transform:uppercase;"></span></strong></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">1) i ricorrenti xxxxxxx sono rispettivamente la madre, il padre e la sorella di xxxxx, nato a xxxxxxx e residente in xxxxxxx</font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">2) xxxxxx, a causa di una grave malattia, si trova, secondo i medici curanti, in uno stato di totale incapacità di intendere e volere; </font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">3) il xxxxxxx è affetto dalla nascita da tetraparesi spastica in esiti di sofferenza cerebrale perinatale con insufficienza mentale di tipo grave ed epilessia come risulta dalla documentazione medica in atti; (doc. 6)</font></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">4) dalla relazione dello psicologo xxxxxxx della Provincia di xxxxx, xxxxxx, emerge come il xxxxxx non sia, fra l’altro, in grado di svolgere attività cognitive complesse, oltre ad avere gravi difficoltà nella comunicazione verbale e un grave deficit della memoria a breve termine. Lo stesso, inoltre, mostra una notevole compromissione della comprensione e non è orientato nello spazio e nel tempo; (doc. 4)</font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">5) lo stesso non è quindi in grado di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi economici;</font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">6) allo stesso è stata riconosciuta invalidità civile pari al 100% dalla Commissione Sanitaria per l’accertamento delle invalidità civili di xxxxxxxx, con conseguente dichiarazione di inabilità totale e permanente al lavoro e necessità di assistenza continua; (doc. 5)</font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">7) appare, inoltre, opportuno predisporre opportune tutele al fine di evitare che lo stesso possa compiere atti pregiudizievoli per sé stesso e per la propria situazione economica e patrimoniale;</font></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman"><span> </span></font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman"><span></span>8) i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo sono i signori:</font></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">- </font></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman"> </font></span></span></p>
<p align="center"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">* * *</font></span></span></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">Tutto ciò premesso, i xxxxxxxxxx come sopra rappresentati,<span>  </span>difesi e domiciliati </font></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman"> </font></span></span></span></span></p>
<h3 align="center"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">CHIEDONO</font></span></span></h3>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-weight:normal;font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">Che Ill.mo Tribunale di xxxxxx voglia ai sensi dell’art. 417 c.c., dichiarare l’interdizione del sig. xxxxxxx con ogni conseguenza di legge.</font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-weight:normal;font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">Si producono in copia i seguenti documenti:</font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span>1)<span style="font:7pt 'Times New Roman';">   </span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;">Certificato di residenza;</span></span></font></p>
<p><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></font><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span>2)<span style="font:7pt 'Times New Roman';">   </span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;">Copia integrale atto di nascita;</span></span></font></p>
<p><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></font><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span>3)<span style="font:7pt 'Times New Roman';">   </span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;">Stato di famiglia;</span></span></font></p>
<p><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></font><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span>4)<span style="font:7pt 'Times New Roman';">   </span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;">Relazione medica xxxxxx , ASL n. xxxxxx, </span></span></font></p>
<p><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></font><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span>5)<span style="font:7pt 'Times New Roman';">   </span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;">Certificato Commissione Sanitaria per l’accertamento degli stati di invalidità civile Regione xxxxxxxx</span></span></font></p>
<p><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></font><font face="Times New Roman"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span>6)<span style="font:7pt 'Times New Roman';">   </span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;">Relazione clinica xxxxxxx</span></span></font><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman"> </font></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">Milano, lì </font></span></span></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">Avv. xxxxxxxxx</font></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman"> </font></span></span></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman"><strong>L'interdizione non può essere pronunciata senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo al fine di vagliarne l'effettivo stato di incapacità.</strong> Il Giudice nel procedere all'esame può anche farsi assistere da un consulente tecnico. All'udienza di esame, presenzia anche il Pubblico Ministero e sono ascoltate le persone citate al fine di acquisire informazioni rilevanti per la decisione.<strong> Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, il Giudice nomina un tutore provvisorio.</strong> Nell'ipotesi in cui l'interdicendo non possa recarsi in udienza, sarà il Giudice a recarsi nel luogo in cui l'interdicendo si trova. </font></span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman">Il procedimento si chiude con la sentenza che dichiara l'interdizione.</font></span></span></span></span></p>
<p><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><font face="Times New Roman"><a target="_blank" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/03/28/amministrazione-di-sostegno/" title="Amministrazione di sostegno e interdizione">Vedi anche</a></font></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"><span class="Usobollo"><span style="font-size:12pt;"></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Presupposti e condizioni per la dichiarazione di interdizione]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/04/24/presupposti-e-condizioni-per-la-dichiarazione-di-interdizione/</link>
<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:29:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/04/24/presupposti-e-condizioni-per-la-dichiarazione-di-interdizione/</guid>
<description><![CDATA[      Pubblichiamo alcune sentenze in tema di interdizione:

Trib. Modena 9 settembre 2002, n. ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/04/interdizione.jpg" title="interdizione.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/04/interdizione.thumbnail.jpg" alt="interdizione.jpg" /></a>      Pubblichiamo alcune sentenze in tema di interdizione:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Trib. Modena 9 settembre 2002, n. 1054</strong>  - l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. deve essere ritenuta sussistente non soltanto quando risultino compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di intendere e volere, am anche quando, pu sussistendo tali capacità, il soggetto sia fisicamente impedito al punto di non essere in grado di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri, con conseguente incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi. In tali casi l'ordinamento deve intervenire con istituti giuridici di protezione;</li>
<li><strong>Trib. Terni 27 ottobre 1994 </strong>- deve essere pronunciata l'interdizione di un soggetto che, a causa di forma morbosa di demenza che non gli consenta neppure di sapere in quale luogo si trovi, non sia capace di badare ai propri interessi;</li>
<li> <strong>Cass. 13 marzo 1990, n. 2301</strong> - l'interdizione o l'inabilitazione dell'infermo di mente devono ricollegarsi alle condizioni di salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia e, quindi, devono prescindere tanto da percorsi episodi di infermità, quanto dall'eventualità di ricadute, ove prospettabile in termini di mera possibilità e non di alta probabilità.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Amministrazione di sostegno e Interdizione]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/03/28/amministrazione-di-sostegno/</link>
<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 09:30:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/03/28/amministrazione-di-sostegno/</guid>
<description><![CDATA[
                                            LEGGE 9 genn]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><span class="TITOLOROSSO"><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/04/amministrazione-di-sostegno.jpg" title="amministrazione-di-sostegno.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/04/amministrazione-di-sostegno.thumbnail.jpg" alt="amministrazione-di-sostegno.jpg" /></a></span></p>
<p><span class="TITOLOROSSO"><a name="TESTO" title="TESTO"></a><em><strong>                                            LEGGE</strong></em><em><strong> 9 gennaio 2004 n. 6</strong></em></span></p>
<p><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></span><span class="TITOLOROSSO"></p>
<p align="center"><strong>CAPO I<br />
</strong><br />
Finalità della legge</p>
<p><strong><a name="Art. 1." title="Art. 1."></a>                                                           Art. 1.</strong></p>
<ol>
<li>La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.</li>
</ol>
<p align="center"><strong>CAPO II</strong></p>
<p>Modifiche al codice civile</p>
<p><strong><a name="Art. 2." title="Art. 2."></a>                                                           Art. 2.</strong></p>
<ol>
<li>La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 3." title="Art. 3."></a>  Art. 3.</strong></p>
<ol>
<li>Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
<ol>
<li>delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;</li>
<li>della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;</li>
<li>dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;</li>
<li>degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;</li>
<li>dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;</li>
<li>della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.</li>
</ol>
<p>Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.</p>
<p>Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.</p>
<p>Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.</p>
<p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.</p>
<p>Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.</p>
<p>Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.</p>
<p>Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.</p>
<p>Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.</p>
<p>In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.</p>
<p>Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p>
<p>Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.</p>
<p>Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.</p>
<p>Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.</p>
<p>Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.</p>
<p>Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.</p>
<p>Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.</p>
<p>Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.</p>
<p>All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.</p>
<p>Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.</p>
<p>Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.</p>
<p>Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.</p>
<p>Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.</p>
<p>Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.</p>
<p>L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.</p>
<p>Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".</li>
<li>All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione".</li>
<li>Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 4." title="Art. 4."></a>Art. 4.</strong></p>
<ol>
<li>Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale".</li>
<li>L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 5." title="Art. 5."></a>Art. 5.</strong></p>
<ol>
<li>Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 6." title="Art. 6."></a>Art. 6.</strong></p>
<ol>
<li>All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 7." title="Art. 7."></a>Art. 7.</strong></p>
<ol>
<li>Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 8." title="Art. 8."></a>Art. 8.</strong></p>
<ol>
<li>All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente convivente,".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 9." title="Art. 9."></a>Art. 9.</strong></p>
<ol>
<li>All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 10." title="Art. 10."></a>Art. 10.</strong></p>
<ol>
<li>All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 11." title="Art. 11."></a>Art. 11.</strong></p>
<ol>
<li>L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.</li>
</ol>
<p align="center"><strong>CAPO III</strong></p>
<p>Norme di attuazione, di coordinamento e finali</p>
<p><strong><a name="Art. 12." title="Art. 12."></a>                                                           Art. 12.</strong></p>
<ol>
<li>L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:"Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 13." title="Art. 13."></a>Art. 13.</strong></p>
<ol>
<li>Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:"Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al <a href="http://null/cassazione/leggi/dpr115_02.html">decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</a>".</li>
<li>All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.</li>
<li>Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 14." title="Art. 14."></a>Art. 14.</strong></p>
<ol>
<li>L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 15." title="Art. 15."></a>Art. 15.</strong></p>
<ol>
<li>Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
<ol>
<li>la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;</li>
<li>le complete generalità della persona beneficiaria;</li>
<li>le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;</li>
<li>la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 16." title="Art. 16."></a>Art. 16.</strong></p>
<ol>
<li>All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: ", amministratore di sostegno".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 17." title="Art. 17."></a>Art. 17.</strong></p>
<ol>
<li>Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".</li>
<li>Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 18." title="Art. 18."></a>Art. 18.</strong></p>
<ol>
<li>All'<a href="http://null/cassazione/leggi/dpr313_02.html#Art. 3">articolo 3</a>, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del<a href="http://null/cassazione/leggi/dpr313_02.html"> Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313</a>, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".</li>
<li>All'<a href="http://null/cassazione/leggi/dpr313_02.html#Art. 24">articolo 24</a>, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
<ol>
<li>"ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".</li>
</ol>
</li>
<li>All'<a href="http://null/cassazione/leggi/dpr313_02.html#Art. 25">articolo 25</a>, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".</li>
<li>All'<a href="http://null/cassazione/leggi/dpr313_02.html#Art. 26">articolo 26</a>, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 19." title="Art. 19."></a>Art. 19.</strong></p>
<ol>
<li>Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".</li>
</ol>
<p align="center"><strong><a name="Art. 20." title="Art. 20."></a>Art. 20.</strong></p>
<ol>
<li>La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</li>
</ol>
<p>                                                     <strong><em>INTERDIZIONE</em></strong></p>
<p class="snap_preview"><strong>L’art. 414  cod. civ. (Persone che possono essere interdette)</strong> <em>“il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”</em>.</p>
<p>La giurisprudenza si è così espressa sull’articolo in argomento:</p>
<p><strong>Trib. Modena, 9 settembre 2002, n. 1054</strong> “<em>l’infermità mentale richiesta dall’art. 414 cod. civ. deve essere ritenuta sussistente non soltanto quando risultino compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di intendere e di volere, ma anche quando, pur sussistendo tali capacità, il soggetto sia fisicamente impedito al punto di non essere in grado di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri, con conseguente incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi. In tali casi l’ordinamento deve intervenire con istituti giuridici di protezione”.</em></p>
<p><strong>Corte di Cassazione 20 novembre 1985, n. 5709 </strong><em>“l’interdizione o l’inabilitazione, ai sensi degli artt. 414 e 415 cod. civ., postulano un’infermità di mente che presenti carattere di abitualità cioè di durata nel tempo, tale da qualificarla come habitus normale del soggetto (ancorchè in presenza di lucidi intervalli), e che inoltre incida sulla capacità del soggetto di provvedere alla cura dei propri interessi; pertanto nè l’interdizione nè l’inabilitazione possono essere giudizialmente dichiarate in presenza di malattie psichiche, pur se persistenti nel tempo, che comportino solo episodi di squilibrio e quindi di compromissione di quella capacità, solo momentanei, fra lunghi periodi di equilibrio e normalità, senza che possa spiegare al riguardo rilevanza il mero pericolo di ricadute, salva restando, per gli atti che vengano compiuti nel corso di tali episodi, la diversa tutela di cui all’art. 428 cod. civ.</em></p>
<p><em><a target="_blank" href="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/05/02/la-procedura-per-linterdizione/" title="La procedura per l'interdizione">Vedi anche</a></em></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA["Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/03/28/misure-per-la-tutela-giudiziaria-delle-persone-con-disabilita-vittime-di-discriminazioni/</link>
<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 08:38:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/2007/03/28/misure-per-la-tutela-giudiziaria-delle-persone-con-disabilita-vittime-di-discriminazioni/</guid>
<description><![CDATA[ Legge 1° marzo 2006, n. 67
                                   ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2007/04/handicap.jpg" title="handicap.jpg"><img src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2007/04/handicap.thumbnail.jpg" alt="handicap.jpg" /></a> Legge 1° marzo 2006, n. 67</em></strong></p>
<p>                                                            Art. 1.</p>
<p align="center"><font size="3"><em>(Finalità e ambito di applicazione)</em></font></p>
<p><font size="3">    1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.</font></p>
<p><font size="3">    2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.</font></p>
<p align="center"><font size="3">Art. 2.</font></p>
<p align="center"><font size="3"><em>(Nozione di discriminazione)</em></font></p>
<p><font size="3">    1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.</font></p>
<p><font size="3">    2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.</font><br />
<font size="3">    3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.</font><br />
<font size="3">    4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.</font></p>
<p align="center"><font size="3">Art. 3.</font></p>
<p align="center"><font size="3"><em>(Tutela giurisdizionale)</em></font></p>
<p><font size="3">    1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</font></p>
<p><font size="3">    2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.</font><br />
<font size="3">    3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.</font><br />
<font size="3">    4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.</font></p>
<p align="center"><font size="3">Art. 4.</font></p>
<p align="center"><font size="3"><em>(Legittimazione ad agire)</em></font></p>
<p><font size="3">    1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.</font></p>
<p><font size="3">    2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. </font><br />
<font size="3">    3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.</font></p>
]]></content:encoded>
</item>

</channel>
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