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	<title>diritto-di-famiglia &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/diritto-di-famiglia/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "diritto-di-famiglia"</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 06:45:47 +0000</pubDate>

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<title><![CDATA[Resta indifferente alla sua depressione? Gli viene addebitata la separazione]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2412</link>
<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:24:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
 
La separazione può essere addebitata al coniuge che è rimasto &#8220;indifferente&#8221; alla ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-top:7px;">
<p align="justify"> </p>
<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/u27791849.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2413" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/u27791849.jpg?w=128" alt="" width="128" height="84" /></a>La separazione può essere addebitata al coniuge che è rimasto "indifferente" alla depressione dell'altro, non offrendogli nessu tipo di supporto, morale o economico.</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Cassazione sentenza n. 19065 del 10 luglio 2008.</strong></p>
<p>Da <strong>Cassazione.net   </strong><a href="http://www.cassazione.net/resta-indifferente-alla-sua-depressione-gli-viene-addebitata-la-separazione-p430.html" target="_blank">la notizia qui</a><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/u27791849.jpg"></a></p>
<p> </p></div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[E' reato di maltrattamenti umiliare la ex moglie]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2365</link>
<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:19:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Cass. Sez. civ. Sentenza n. 26571/08
La Corte di Cassazione ha stabilito che: &#8220;il reato di ma]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/085062.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2366" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/085062.jpg?w=95" alt="" width="95" height="96" /></a></p>
<p>Cass. Sez. civ. Sentenza n. 26571/08</strong></p>
<p><strong>La Corte di Cassazione ha stabilito che: "il reato di maltrattamenti in famiglia (punito dall'art. 572 C.p.) e' configurabile anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza".</strong></p>
<p>Per la Cassazione umiliare la ex moglie significa violare i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale che continuano a sussistere anche tra gli ex. Sussiste il reato in quanto: "l'oggetto giuridico non e' costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumita' fisica e psichica delle persone indicate nell'art. 572 C.p. interessate al rispetto della loro personalita' nello svolgimento in un rapporto fondato su vincoli familiari".</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_26571_08.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Anche se il padre si fa vivo dopo anni ha diritto a dare il suo cognome al figlio]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2276</link>
<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:03:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Cass. I sez. civ. Sentenza n. 15087/08
La Corte di Cassazione ha affermato che il padre ha diritto ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/px130020.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2277" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/px130020.jpg?w=128" alt="" width="128" height="84" /></a></p>
<p>Cass. I sez. civ. Sentenza n. 15087/08</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione ha affermato che il padre ha diritto a dare il suo cognome al proprio figlio naturale anche se si fa vivo dopo tanti anni per riconoscerlo, infatti, "il mantenimento del solo cognome materno d'origine viene tutelato, nell'ipotesi di secondo riconoscimento, o quando dal nuovo cognome possa derivare al minore un danno, o quando il primo nome si sia comunque significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere".</p>
<p>La Cassazione ha precisato che va tutelato il diritto alla gia' acquisita identita' personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell'ambito dell'ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalita', frutto di un ponderato apprezzamento dell'interesse del minore.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>    <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_15087_08.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[ISTAT: il divorzio e' consensuale nel 77,6% dei casi - e le donne prendono l'iniziativa]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2258</link>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:03:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2258</guid>
<description><![CDATA[
Sono soprattutto le donne a prendere l&#8217;iniziativa e, anche se molto raramente si affronta sen]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/px103035.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2259" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/px103035.jpg?w=128" alt="" width="128" height="83" /></a></p>
<p>Sono soprattutto le donne a prendere l'iniziativa e, anche se molto raramente si affronta senza avvocato, la gran parte dei divorzi e delle separazioni avviene consensualmente. A fotografare de tendenze dell' ''l'instabilita' coniugale'' l'Istat che in un volume offre un approfondimento tematico sul fenomeno della rottura del matrimonio ufficializzata attraverso la separazione legale o il divorzio. <a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/px103035.jpg"></a></p>
<p><strong>La maggior parte dei procedimenti di separazione legale o divorzio, rileva l'Istituto di statistica, avviene consensualmente, rispettivamente nell'85,5 e nel 77,6 per cento dei casi.</strong></p>
<p>La quota piu' elevata di procedimenti giudiziali che si osserva nei divorzi (nel 2005 il 22,4 per cento contro il 14,5 per cento riferito alle separazioni) puo' essere spiegata da un atteggiamento dei coniugi meno conciliante ed incline a situazioni di compromesso dovuto all'eta' piu' elevata dei figli, alle eventuali nuove realta' di vita nonche' all'esigenza di regolare definitivamente eventuali situazioni rimaste in sospeso al momento della separazione.</p>
<p><strong>La quota di procedimenti giudiziali, rileva ancora l'Istat, aumenta all'aumentare della durata del matrimonio, mentre quella dei procedimenti consensuali e' maggiore per gli eventi che provengono da matrimoni piu' recenti.</strong></p>
<p>Maggiore e' la durata del matrimonio, piu' alta e' la probabilita' che i rapporti affettivi e gli interessi patrimoniali ed economici tra i coniugi siano piu' complessi e difficili da regolare. L'instabilita' coniugale riferita a matrimoni di breve durata coinvolge piu' facilmente coniugi piu' giovani, piu' istruiti ed economicamente indipendenti; tutti fattori, questi ultimi, che possono essere inseriti fra quelli che concorrono a favore di una gestione piu' pacifica della crisi coniugale.</p>
<p><strong>I dati del biennio 2004-2005 mostrano, inoltre, prosegue l'Istat che le separazioni con almeno un coniuge alle seconde nozze si dimostrano meno conflittuali rispetto quelle di coniugi entrambi al primo matrimonio</strong>.</p>
<p>La quota di procedimenti giudiziali scende infatti nel primo caso al 9,4% del totale rispetto al 14% riscontrato nelle separazioni in cui entrambi i coniugi dichiarano lo stato civile di celibe o nubile. Nelle separazioni di coppie miste, che sono una realta' in crescita nel nostro paese, si osserva, invece, una conflittualita' maggiore (la quota di cause giudiziali nel 2005 e' pari a circa il 17 per cento dei casi) rispetto a quella riscontrata nelle separazioni di coniugi entrambi italiani (14,2 per cento)...<a href="http://www.sarannoavvocati.it/articoli/13.htm" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/articoli/13.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'affido condiviso è la regola]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2241</link>
<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:29:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
L’affido condiviso “è la regola” e non “l’eccezione”: il minore va affidato a uno dei ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/07/u25849257.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2242" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/07/u25849257.jpg?w=128" alt="" width="128" height="88" /></a></p>
<p>L’affido condiviso “è la regola” e non “l’eccezione”: il minore va affidato a uno dei genitori solo nel caso in cui la “bigenitorialità” possa in qualche modo pregiudicarne la crescita. Non basta.</p>
<p align="justify">La legge non ha previsto dei casi di esclusione dall’affido condiviso: spetta al giudice di volta in volta valutare le singole situazioni e verificare le possibili conseguenze per il minore. E poi ancora: la conflittualità fra mamma e papà non è una causa che di per sé esclude l’affidamento congiunto.</p>
<p align="justify">Così ha deciso <strong>la Cassazione con la sentenza 16593 del 18 giugno 2008</strong></p>
<p align="justify">Da<strong> Cassazione.net   </strong><a href="http://www.cassazione.net/l-affido-condiviso-e-la-regola-p421.html" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[L'infedeltà platonica può essere causa di addebito della separazione ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2188</link>
<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:29:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
L&#8217;infedeltà anche solo platonica, che non si concretizza, cioè, in un rapporto sessuale, pu]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/u18403195.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2190" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/u18403195.jpg?w=64" alt="" width="64" height="96" /></a></p>
<p>L'infedeltà anche solo platonica, che non si concretizza, cioè, in un rapporto sessuale, può essere causa di addebito della separazione.</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Cassazione n. 15557 dell'11 giugno 2008</strong></p>
<p><strong>vedi la sentenza</strong>   <a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/2008_15557_01.pdf">2008_15557_01</a></p>
<p>Da <strong>Cassazione.net</strong>   <a href="http://www.cassazione.net/index.php?pag_id=74&#38;id=416" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cassazione Lavoro: licenziamento per abuso del congedo parentale]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2170</link>
<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:39:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2170</guid>
<description><![CDATA[
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 16 giugno 2008, n. 16207: Licenziamento per abuso c]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/u100882011.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2171" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/u100882011.jpg?w=63" alt="" width="63" height="96" /></a></p>
<p>(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 16 giugno 2008, n. 16207: Licenziamento per abuso congedo parentale - Legittimità).</strong></p>
<p>"L'articolo 32 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, nel prevedere - in attuazione della legge delega 8 marzo 2000 n.53 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di concedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività (nella specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia".</p>
<p>Da <strong>Filodiritto</strong>   <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1448" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Se c’è contesa sull’affidamento dei figli si può perdere l’affidamento]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2115</link>
<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:34:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2115</guid>
<description><![CDATA[
Cass. I sez. civ. sentenza n. 14042/08
In tema di separazione personale dei coniugi, la Corte di Ca]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/sb10062917ii-001.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2116" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/sb10062917ii-001.jpg?w=128" alt="" width="128" height="85" /></a></p>
<p>Cass. I sez. civ. sentenza n. 14042/08</strong></p>
<p>In tema di separazione personale dei coniugi, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice può affidare i minori a un terzo nel caso in cui i genitori, in sede di separazione, si contendano duramente e con ostilità il loro affidamento; al terzo quindi spetteranno le decisioni importanti sulla vita dei piccoli, anche se di fatto questi continueranno a vivere con i genitori.</p>
<p>La Cassazione ha puntualizzato che: "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.</p>
<p>Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito".</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_14042_08.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Le vessazioni sulla ex sono maltrattamenti in famiglia]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2108</link>
<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:03:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Le vessazioni sulla ex magari minacciandola di non darle i soldi del mantenimento o di darglielo in]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/rbc4_05.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2109" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/rbc4_05.jpg?w=40" alt="" width="40" height="96" /></a></p>
<p>Le vessazioni sulla ex magari minacciandola di non darle i soldi del mantenimento o di darglielo in ritardo sono maltrattamenti in famiglia.</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Cassazione n. 22400 del 4 giugno 2008</strong></p>
<p>Da <strong>Cassazione.net   </strong><a href="http://www.cassazione.net/le-vessazioni-sulla-ex-sono-maltrattamenti-in-famiglia-p403.html" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Corte Costituzionale: no al criterio dell'ultima residenza comune dei coniugi per il foro del divorzio]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2095</link>
<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:27:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2095</guid>
<description><![CDATA[
(Corte Costituzionale, Sentenza 23 maggio 2008, n.169: No al criterio dell&#8217;ultima residenza c]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/u28074145.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2096" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/u28074145.jpg?w=128" alt="" width="128" height="73" /></a></p>
<p>(Corte Costituzionale, Sentenza 23 maggio 2008, n.169: No al criterio dell'ultima residenza comune dei coniugi per la determinazione del foro del divorzio).</strong></p>
<p>La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), limitatamente alle parole «del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».</p>
<p>Con le modifiche a detta norma apportate nel 2005, in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è competente il «tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio». Secondo la Consulta, "detti criteri di individuazione di tale competenza per territorio sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell’ipotesi in cui il precedente non ricorra.</p>
<p>Pertanto, perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che la residenza comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai esistita". "... qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi che, al momento dell’introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo...<a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1415" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da<strong> Filodiritto</strong>  <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1415" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Genitori litigano? Figli al Comune]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2061</link>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:18:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2061</guid>
<description><![CDATA[
Lo ha disposto la Cassazione.
Gli ex coniugi incapaci di prendere una decisione comune sul divorzio]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/c_0_strillo14x4_3735_foto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2062" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/c_0_strillo14x4_3735_foto.jpg?w=127" alt="" width="127" height="96" /></a></p>
<p>Lo ha disposto la Cassazione.</strong></p>
<p>Gli ex coniugi incapaci di prendere una decisione comune sul divorzio, rischiano di vedersi affidare i figli al Comune. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione a conferma di una pronuncia della Corte d'appello di Genova. I genitori in questione, "pur astrattamente idonei all'affido dei figli per l'assenza di condizioni psicopatologiche, di fatto non erano in grado di superare il conflitto, che aveva già compromesso l'equilibrio dei figli".</p>
<p>La Corte d'appello di Genova aveva stabilito l'affidamento al Comune dei figli nati da un matrimonio fallito, rilevando "l'incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro" e la "tendenza degli stessi ad utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione".</p>
<p>In primo grado il tribunale di Chiavari, nel 2001, aveva stabilito l'affido congiunto dei figli. Ma nel proseguimento della causa la Corte di Appello di Genova, nel 2003, aveva affidato i due fratellini all'ente locale disponendo che la femmina continuasse a stare col padre, mentre il maschio poteva continuare a vivere con la madre.</p>
<p>La Corte di Appello ha così messo a tacere i due genitori imponendogli di avere il Comune come referente per tutte le questioni che riguardano i figli. <strong>Con la sentenza 14042 la Cassazione ha ritenuto corretta questa decisione, che potrà essere rivista solo quando i due ex diventeranno più maturi e responsabili.</strong></p>
<p>Da <strong>Tgcom   </strong><a href="http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo416266.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Perde tutti i beni la moglie che porta l'amante a casa]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2050</link>
<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:17:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2050</guid>
<description><![CDATA[
La moglie che tradisce il marito a casa loro rischia che le vengano &#8220;revocati tutti i beni ch]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/06/prp007.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2051" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/06/prp007.jpg?w=128" alt="" width="128" height="94" /></a></p>
<p>La moglie che tradisce il marito a casa loro rischia che le vengano "revocati tutti i beni che lui le aveva regalato e intestato" perchè si tratta di "un'ingiuria grave".</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Cassazione n. 14093 del 28 maggio 2008.</strong></p>
<p>Da<strong> Cassazione.net   </strong><a href="http://www.cassazione.net/perde-tutti-i-beni-la-moglie-che-porta-l-amante-a-casa-p397.html" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Separazione: l'addebito non va sempre a chi tradisce ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=2023</link>
<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:02:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
La separazione non può essere addebitata a chi ha tradito il coniuge se tale adulterio è la conse]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/prp0121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2025" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/prp0121.jpg?w=72" alt="" width="72" height="96" /></a></p>
<p>La separazione non può essere addebitata a chi ha tradito il coniuge se tale adulterio è la conseguenza e non la causa della crisi della coppia.</p>
<p><strong>Sentenza della Corte di Cassazione n. 13431 del 23 maggio 2008.<a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/prp0121.jpg"></a></strong></p>
<p>Da <strong>Cassazione.net    </strong><a href="http://www.cassazione.net/separazione-l-addebito-non-va-sempre-a-chi-tradisce-p394.html" target="_blank">la notizia qui</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Maltrattamenti, la Cassazione: "Conviventi equiparate a mogli"]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1995</link>
<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:19:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[

«In caso di violenza le coppie di fatto considerate come una vera famiglia»
ROMA
Le coppie di fa]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/violenza01g.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1996" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/violenza01g.jpg?w=125" alt="" width="125" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>«In caso di violenza le coppie di fatto considerate come una vera famiglia»</strong></p>
<p><strong>ROMA</strong><br />
Le coppie di fatto vanno considerate come una vera e propria famiglia quando si parla di maltrattamenti: non c’è alcuna differenza tra quelli posti in essere verso una convivente e quelli rivolti ad una moglie. In entrambi i casi, infatti, può essere configurato il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto all’articolo 572 del codice penale, poichè questo comprende anche le situazioni delle «famiglie di fatto». Lo si evince da una sentenza della Cassazione, con la quale è stato confermato il carcere per un uomo indagato per aver sottoposto per anni la convivente a continue violenze fisiche e morali.</p>
<p>Contro la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’uomo, la difesa aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, rilevando che non poteva configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia, dato che la persona offesa era una «semplice convivente».</p>
<p>Di tutt’altro avviso la quinta sezione penale della <strong>Cassazione </strong>che ha dichiarato inammissibile il ricorso: «Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia - si legge nella <strong>sentenza n.20647</strong> - non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai dani di persona convivente more uxorio».</p>
<p>Infatti, spiegano i giudici di piazza Cavour, «il richiamo contenuto nell’art.572 c.p. alla famiglia deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la famiglia di fatto»...<a href="http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200805articoli/33033girata.asp#" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>La Stampa</strong>    <a href="http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200805articoli/33033girata.asp#" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[E’ adottabile il minore se manca un riferimento educativo nella famiglia d’origine]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1940</link>
<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:19:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[

Cass. I sez. civ. sentenza n. 8714/08.
In una recente pronuncia la Cassazione ha dichiarato lo sta]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/bcp035-42.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1941" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/bcp035-42.jpg?w=96" alt="" width="96" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Cass. I sez. civ. sentenza n. 8714/08.</strong></p>
<p>In una recente pronuncia la Cassazione ha dichiarato lo stato di adottabilità di una minore, stante “l’inadeguatezza dei genitori e il pericolo concreto ed attuale di gravi danni a carico della piccola in caso di suo reinserimento nel nucleo familiare di origine” e l’inaffidabilità della sorella della minore, appena ventenne, a farsene carico “quale figura parentale idonea a fornire alla stessa adeguata assistenza e porsi come valido riferimento educativo.</p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_8714_08.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Diritto familiare convivente con una persona disabile a scegliere la sede lavorativa più vicina]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1892</link>
<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:18:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[

(Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2008, n.7945)
Il diritto del genitore o del familiare conv]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/05/paa364000032.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1893" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/05/paa364000032.jpg?w=67" alt="" width="67" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>(Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2008, n.7945)</strong></p>
<p>Il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza consenso non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.</p>
<p>Con questa decisione la Cassazione afferma la necessità di un bilanciamento tra l’interesse del familiare all’assistenza continua alla persona portatrice di handicap ed altri interessi di rilevanza costituzionale sicchè il riconoscimento del diritto del lavoratore familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa.</p>
<p><strong>Tale necessario bilanciamento d’interessi era stato già affermato dalla decisione della Cassazione n.12692 del 29 settembre del 2002 dove, in un passo della motivazione, si sottolineava che la stessa lettera dell’art.33 della legge 104/92 stabilisce che la scelta prioritaria della sede di lavoro non è assoluta ma solo “ove possibile”.</strong></p>
<p>Da <strong>Filodiritto</strong>    <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&#38;idnotizia=1381" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Fecondazione: nuove linee guida cancellano divieto diagnosi preimpianto ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1886</link>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:12:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1886</guid>
<description><![CDATA[

I portatori di malattie sessualmente trasmissibili potranno accedere alle tecniche di fecondazione]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/2012568-180x140.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1887" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/2012568-180x140.jpg?w=123" alt="" width="123" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>I portatori di malattie sessualmente trasmissibili potranno accedere alle tecniche di fecondazione assistita.</strong></p>
<p><strong>ROMA</strong> - Sono state pubblicate sulla gazzetta ufficiale le nuove linee guida alla legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita firmate dal ministro della Salute Livia Turco. Tra le novitá più salienti, rispetto al vecchio testo l'eliminazione di commi relativi al divieto della diagnosi preimpianto, dopo le sentenze di diversi tribunali e in particolare di quella del Tar Lazio dell'ottobre 2007. Con le nuove norme i portatori di malattie sessualmente trasmissibili come l'Hiv potranno accedere alle tecniche di fecondazione assistita. Il decreto, a lungo atteso dalle associazioni di pazienti, aggiorna quello precedente, del 16 agosto 2004.</p>
<p><strong>TURCO: «CON DECRETO PIENA APPLICAZIONE LEGGE»</strong> - «Queste nuove linee guida sono il frutto di un lavoro rigoroso finalizzato a due precisi obiettivi: la piena e corretta applicazione della legge 40 e la necessità di fornire idonee e puntuali indicazioni agli operatori sanitari alla luce delle nuove risultanze cliniche e del mutato quadro di riferimento giuridico scaturito da ripetuti interventi della magistratura sulle precedenti linee guida. Sono convinta che il decreto oggi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale abbia centrato questi due obiettivi». Lo ha sottolineato Livia Turco annunciando l'emanazione delle nuove linee guida.<br />
Il ministro ha spiegato che è stato recepito, come previsto dalla legge, con l'aiuto dell'Istituto Superiore di Sanità, il parere del Consiglio Superiore di Sanità con tutte le indicazioni contenute. In particolare, ha aggiunto il ministro, sono state recepite le indicazioni per ampliare la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita anche per quei soggetti sieropositivi a virus di malattie sessualmente trasmissibili, per i quali è stato riconosciuto uno stato di infertilità «di fatto» e che da oggi potranno, se lo vorranno, avere dei figli senza correre il rischio di infettare la partner e il nascituro stesso. «E abbiamo altresì recepito - ha aggiunto Turco - le indicazioni a implementare il sostegno psicologico alle donne e alle coppie che accedono alle tecniche di procreazione assistita, durante tutto il percorso assistenziale, prima, durante e dopo l'effettuazione delle tecniche o anche a seguito del fallimento delle stesse».</p>
<p><strong>LE NOVITA'</strong> - Queste le principali novità delle nuove linee guida secondo quanto riportato da una nota del Ministero della Sanità</p>
<p><strong>1)</strong> La possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle Epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla PMA. In questi casi c’è infatti un elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo. Un rischio che, di fatto, preclude la possibilità di avere un figlio a queste coppie;</p>
<p><strong>2)</strong> L’indicazione che ogni centro per la PMA debba assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore;</p>
<p><strong>3)</strong> L’eliminazione dei commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di indagine a quella di tipo osservazionale e ciò a seguito delle recenti sentenze di diversi tribunali e in particolare di quella del TAR Lazio dell’ottobre 2007. Questa sentenza come è noto ha infatti annullato le linee guida precedenti proprio in questa parte, ritenendo tale limite non coerente con quanto disposto dalla legge 40...<a href="http://www.corriere.it/salute/08_aprile_30/fecondazione_nuove_linee_guide_c40020e6-1694-11dd-8b67-00144f02aabc.shtml" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Corriere della Sera    </strong><a href="http://www.corriere.it/salute/08_aprile_30/fecondazione_nuove_linee_guide_c40020e6-1694-11dd-8b67-00144f02aabc.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA["Solo 1300 euro al mese, ho deciso di abortire"]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1880</link>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:54:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1880</guid>
<description><![CDATA[
Precari, appello-choc di una donna napoletana al capo dello Stato
&#8220;Caro presidente pochi sold]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/stor_12832968_18320.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1881" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/stor_12832968_18320.jpg?w=95" alt="" width="95" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong>Precari, appello-choc di una donna napoletana al capo dello Stato<br />
"Caro presidente pochi soldi per un figlio, la ragione prevale sul cuore"</strong></p>
<p>ABORTIRE perché non bastano i soldi. Non perché il bambino è gravemente malformato, non perché si è vittime di uno stupro, non perché si è sole senza un uomo accanto. Sandra (nome di fantasia) a 29 anni non se la sente, non ce la fa a diventare mamma: il motivo è che il suo è un lavoro precario, la sua esistenza è precaria, precari sono i suoi orizzonti. Ha fatto i conti e con sgomento ha deciso: un figlio è un lusso che non può permettersi.</p>
<p>E così ha scritto un appello al presidente Napolitano cui ha dato un titolo terribile: "Necrologio di un bimbo che è ancora nella mia pancia". Scoprirsi incinta le ha procurato "un'emozione bruciante, una felicità incontenibile", ma ben presto "la ragione ha preso il posto del cuore". Scrive nella lettera-appello che sta per inoltrare al Quirinale e che ha spedito al nostro giornale: "Presidente, ora devo scegliere se essere egoista e portare a termine la mia gravidanza sapendo di non poter garantire al mio piccolo neppure la mera sopravvivenza, oppure andare su quel lettino d'ospedale e lasciare che qualcuno risucchi il mio cuore spezzato dal mio utero sanguinante, dicendo addio a questo figlio che se ne andrà per sempre"...<a href="http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/cronaca/donna-scrive-presidente/intervista-donna/intervista-donna.html" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>La Repubblica</strong>   <a href="http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/cronaca/donna-scrive-presidente/intervista-donna/intervista-donna.html" target="_blank">la notizia qui</a><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/stor_12832968_18320.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il trattamento e la fama sono elementi presuntivi in base ai quali può accertarsi la paternità naturale]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1878</link>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:49:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
 IL TRATTAMENTO E LA FAMA SONO ELEMENTI PRESUNTIVI IN BASE AI QUALI PUO’ ACCERTARSI LA PATERNITA]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/rb06troy_055.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1879" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/rb06troy_055.jpg?w=63" alt="" width="63" height="96" /></a></p>
<p> IL TRATTAMENTO E LA FAMA SONO ELEMENTI PRESUNTIVI IN BASE AI QUALI PUO’ ACCERTARSI LA PATERNITA’ NATURALE –<strong> Secondo l’art. 269 cod. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 10007 del 16 aprile 2008, Pres. Luccioli, Rel. Giusti).</strong></p>
<p>Il nuovo testo dell’art. 269 cod. civ. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell’ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama...<a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/SEZ%20FAM/10007.htm#IL_TRATTAMENTO_E_LA_FAMA" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Legge e Giustizia</strong>   <a href="http://www.legge-e-giustizia.it/2008/SEZ%20FAM/10007.htm#IL_TRATTAMENTO_E_LA_FAMA" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Sottratti ai genitori per un disegno ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1823</link>
<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:31:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1823</guid>
<description><![CDATA[



Raffigurati rapporti tra la bimba e il fratello. Lei: lo scherzo di un&#8217;amica. Il padre: fa]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/disegnib1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1824" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/disegnib1.jpg?w=128" alt="" width="128" height="87" /></a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Raffigurati rapporti tra la bimba e il fratello. Lei: lo scherzo di un'amica. Il padre: famiglia distrutta.</strong></p>
<p><strong>La decisione del Tribunale che però riconosce «rilevanti perplessità»</strong></p>
<p><strong>MILANO —</strong> La maestra porge il foglio alla donna. «Guardi cosa ha fatto sua figlia». Il disegno ritrae una bimba accovacciata su un ragazzino. Sopra, la scritta: «Giorgia tutte le domeniche fa sesso con suo fratello, per 10 euro. A lei piace». La mamma osserva, poi dice tranquilla: «Non è la grafia di Giorgia». La piccola, 9 anni, conferma: «Macché, quello l'ha fatto la mia compagna per farmi dispetto, perché ho i dentoni e sono povera».</p>
<p><strong>Pochi giorni dopo, i servizi sociali di Basiglio</strong>, ricchissimo Comune a sud di Milano, prelevano i fratellini dalla casa dei genitori e li sistemano in due comunità protette. È il 14 marzo. Giovanni, il più grande, in quel momento sta festeggiando il suo tredicesimo compleanno. È da 40 giorni che Giorgia e Giovanni (nomi di fantasia) non tornano a casa. Una famiglia spezzata. «Siamo distrutti, sconvolti», dice il padre. «Ce li hanno portati via senza dire niente, senza una spiegazione». Il giudice del Tribunale per i minorenni ha deciso così. Anche se, scrive, «esistono rilevanti elementi di perplessità». Perché fin da subito è stato chiaro che in questa storia, ambientata nel Comune con il più alto reddito pro-capite d'Italia, sono in gioco tanti fattori. «A partire da una buona dose di pregiudizio e di classismo»...<a href="http://www.corriere.it/cronache/08_aprile_22/bimbi_sottratti_genitori_disegno_rapporti_sessuali_dc07a080-102f-11dd-8bce-00144f486ba6.shtml" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Corriere delle Sera</strong>    <a href="http://www.corriere.it/cronache/08_aprile_22/bimbi_sottratti_genitori_disegno_rapporti_sessuali_dc07a080-102f-11dd-8bce-00144f486ba6.shtml" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Convivere senza sposarsi non è contrario all'etica]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1781</link>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:48:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1781</guid>
<description><![CDATA[
La scelta di convivere non è contraria all&#8217;etica  e soprattutto non è sindacabile dalla fa]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/ks111510.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1782" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/ks111510.jpg" alt="" width="63" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong>La scelta di convivere non è contraria all'etica  e soprattutto non è sindacabile dalla famiglia.</strong></p>
<p>Con  la <strong>sentenza n. 15543 del 15 aprile 2008</strong>, la Cassazione ha annoverato la convivenza fra i comportamenti "ormai comunemente accettati a tutti i livelli sociali che non possono ritenersi contrari a norme giuridiche o a regole, condivise dalla collettività, etiche, sociali o di costume".</p>
<p>Da<strong> Cassazione.net</strong>   <a href="http://www.cassazione.net/convivere-senza-sposarsi-non-e-contrario-all-etica-p364.html" target="_blank">la notizia qui</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Firmata dal ministro Amato una direttiva sui minori immigrati in Italia: un investimento sulle seconde generazioni ]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1766</link>
<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:51:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
<guid>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1766</guid>
<description><![CDATA[
04.04.2008
Firmata dal ministro Amato una direttiva sui minori immigrati in Italia: un investimento]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/medfr07615.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1767" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/medfr07615.jpg" alt="" width="63" height="96" /></a></strong></p>
<p><strong>04.04.2008</strong></p>
<p>Firmata dal ministro Amato una direttiva sui minori immigrati in Italia: un investimento sulle seconde generazioni.</p>
<p><strong>Le misure interesseranno circa mezzo milione di minori. Prevista parità di trattamento tra stranieri e italiani e il rilascio di un permesso di soggiorno ai quattordicenni</strong></p>
<p>Il ministro dell’Interno, Giuliano Amato, su proposta del sottosegretario Marcella Lucidi, ha firmato una direttiva sui minori stranieri che interesserà circa mezzo milione di minori immigrati in Italia.</p>
<p><strong>Tre i punti d’intervento della direttiva.</strong></p>
<p>1) In primo luogo la direttiva stabilisce la parità di trattamento tra il minore straniero e il minore italiano. La normativa attuale, infatti, prevede che, alla maggiore età, il minore immigrato debba necessariamente convertire il permesso di soggiorno rilasciatogli per motivi familiari, protezione o tutela, in un permesso per studio, lavoro o cure mediche.<br />
Al minore straniero, quindi, regolarmente soggiornante ed a carico dei genitori, raggiunta la maggiore età, non può essere rilasciato un permesso di soggiorno se non ha una occupazione e/o non è iscritto ad un corso di studio.<br />
La direttiva, invece, consente al minore straniero, che al compimento della maggiore età non decide immediatamente se proseguire gli studi o cominciare a lavorare, di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari. Ciò naturalmente in considerazione del fatto che i genitori o chi ne esercita la patria potestà, garantiscono per lui e per il suo mantenimento...<a href="http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0822_2008_04_04_direttiva_Amato_sui_minori_stranieri.html" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Il Ministero dell'Interno</strong>    <a href="http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0822_2008_04_04_direttiva_Amato_sui_minori_stranieri.html" target="_blank">la notizia qui</a><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/medfr07615.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Non c’è mai l’assegno di mantenimento nel caso di addebito della separazione]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1753</link>
<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:16:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Cass. sez. civ. sentenza n. 3797/08.
La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che l&#8217;art.]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/bcp032-35.jpg"></a><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/bcp032-351.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1755" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/bcp032-351.jpg?w=128" alt="" width="128" height="85" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. sez. civ. sentenza n. 3797/08.</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che l'art. 156 primo comma del codice civile "condiziona il riconoscimento dell’ assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell'assegno stesso".</p>
<p>Con la stessa pronuncia la Cassazione ha confermato quanto stabilito dal giudice di primo grado che aveva assegnato alla donna separata, pur in assenza di figli, l'abitazione coniugale di proprietà dell'ex marito "per evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che abitavano nello stesso stabile (la sorella ed uno dei nipoti), anche se dall'unione non erano nati figli e la moglie risultava proprietaria di altri immobili, a differenza del marito che era soltanto comproprietario dell'alloggio adibito a casa coniugale". </p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_3797_08.htm" target="_blank">la notizia qui</a></p>
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</item>
<item>
<title><![CDATA[E’ violenza sessuale anche se la moglie rifiuta silenziosamente i rapporti sessuali]]></title>
<link>http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/?p=1740</link>
<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:31:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>mgraziamei</dc:creator>
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<description><![CDATA[
Cass. III sez. pen. sentenza n. 13983/08.
La Corte di Cassazione ha stabilito che si configura il r]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/gmppaa6661.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1741" src="http://studiolegalemeiecalcaterra.wordpress.com/files/2008/04/gmppaa6661.jpg" alt="" width="113" height="170" /></a></strong></p>
<p><strong>Cass. III sez. pen. sentenza n. 13983/08.</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione ha stabilito che si configura il reato di violenza sessuale anche nel caso in cui, in un rapporto coniugale, la donna non espirma esplicitamente al compagno il suo rifiuto al rapporto sessuale.</p>
<p>La Cassazione ha precisato che in tema di reati contro la libertòà sessuale, nei rapporti tra coniugi, non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga esplicitamente al rapporto e lo subisca...<a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_13983_08.htm" target="_blank">[continua...]</a></p>
<p>Da <strong>Saranno Avvocati</strong>   <a href="http://www.sarannoavvocati.it/aggiornamento/comm_cass_13983_08.htm" target="_blank">la notizia qui</a><a href="http://studiolegalemeiecalcaterra.files.wordpress.com/2008/04/gmppaa6661.jpg"></a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Amore Civile: dal 10 al 12 maggio a Roma]]></title>
<link>http://lampidipensiero.wordpress.com/?p=528</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:29:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>stratex</dc:creator>
<guid>http://lampidipensiero.wordpress.com/?p=528</guid>
<description><![CDATA[
Le riprese dei lavori sono disponibili ai seguenti link:

Primo giorno
Secondo giorno
Conferenza st]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lampidipensiero.wordpress.com/files/2008/05/catwedding1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-531" style="float:left;margin:9px;" src="http://lampidipensiero.wordpress.com/files/2008/05/catwedding1.jpg" alt="" width="198" height="185" /></a></p>
<p><strong>Le riprese dei lavori sono disponibili ai seguenti link:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.radioradicale.it/scheda/253509/amore-civile-nuove-forme-di-convivenza-e-relazioni-affettive" target="_blank">Primo giorno</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.radioradicale.it/scheda/253510/amore-civile-nuove-forme-di-convivenza-e-relazioni-affettive" target="_blank">Secondo giorno</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.radioradicale.it/scheda/253638" target="_blank">Conferenza stampa</a></strong></li>
</ul>
<p>Con colpevole ritardo, rilancio un'importante comunicazione.</p>
<p>Dal 10 al 12 maggio a Roma si terrà una conferenza di estremo interesse per le persone che fanno della laicità la loro stella polare. Il convegno è intitolato all'Amore Civile e si inserisce in un più ampio programma di dibattito ed elaborazione per una proprosta di riforma radicale del diritto di famiglia, curato dalla Conferenza Permanente per la riforma del diritto di famiglia.</p>
<p>Per tutti i dettagli rimando alla <a href="http://www.certidiritti.it/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=48&#38;Itemid=56" target="_blank">pagina informativa</a> pubblicata da <a href="http://www.certidiritti.it/" target="_blank">Certi Diritti</a>,  mentre  segnalo qui gli interventi in programma, che si caratterizzano tutti per l'alto livello e la profonda esperienza dei relatori. Insomma, si tratta di un evento irrinunciabile per chiunque voglia avere una conoscenza approfondita dei temi legati ad una visione ampia, laica ed evoluta del concetto di famiglia e di amore.</p>
<p>I <strong>lavori del 10 maggio</strong> si svolgeranno presso la Sala del Garante della Privacy in Piazza Montecitorio 10 con il seguente programma:</p>
<p><strong>9,30 - 10,30: PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA</strong></p>
<ul>
<li> <em>Introduzione </em>di <strong>Diego Galli</strong>, RadioRadicale.it</li>
<li> <em>L'amore civile</em>, <strong>Enrichetta Buchli</strong>, psicanalista, autrice del libro “Il mito dell'amore fatale”</li>
<li><em> Il diritto di famiglia tra Europa e Kandahar: quale modello per l'Italia?</em> <strong>Bruno de Filippis</strong>, giurista esperto di diritto di famiglia</li>
</ul>
<p><strong>10,30-13,30           RELAZIONI<br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>Piergiorgio Donatelli</strong>, docente di bioetica Università La Sapienza</li>
<li><em>La tutela giuridica della famiglia omosessuale</em><br />
<strong>Francesco Bilotta</strong>, docente di Diritto privato Università di Udine</li>
<li> <em>Asimmetrie di genere e bilanci del tempo delle famiglie</em><br />
<strong>Letizia Mencarini</strong>, Professore Associato di Demografia Università di Torino</li>
<li> <em>Violenze sulle donne, femminicidio, cultura della sopraffazione: il peso delle religioni e la debolezza della laicità </em><br />
<strong> Monica Lanfranco</strong>, giornalista</li>
<li> <em>Predica evangelica sulla famiglia </em><br />
<strong> Anna Maffei</strong>, presidente dell’Unione cristiana evangelica battista d'Italia</li>
<li> <em>Unioni di fatto: dati di realtà e orientamenti di opinione </em><br />
<strong> Anna Laura Zanatta</strong>, Docente di Sociologia della famiglia Università La Sapienza</li>
<li> l<em>Conclusioni</em><br />
<strong>Marco Cappato</strong>, segretario Associazione Luca Coscioni</li>
</ul>
<p><strong>15-19                INTERVENTI DELLE ASSOCIAZIONI (Modera Enzo Cucco, Certi diritti)</strong></p>
<ul>
<li><em>Il divorzio breve</em><br />
<strong>Diego Sabatinelli</strong>, segretario della Lega Italiana per il Divorzio breve</li>
<li> <em>Adozioni senza discriminazioni</em><br />
<strong>Chiara Lalli</strong>, docente di Logica e Filosofia della Scienza Università “La Sapienza” di Roma</li>
<li> <em>Nuovi padri. Per nuovi diritti e nuovi doveri</em><br />
<strong>Maurizio Quilici</strong>, Presidente dell'Istituto di studi sulla paternità</li>
</ul>
<p>Interverranno, inoltre: Alessandro Capriccioli (Soccorso civile – Associazione Luca Coscioni), Antonella Sapio (presidente Istituto Nazionale per lo Studio e la Promozione del Cohousing), Gian Ettore Gassani (Associazione matrimonialisti italiani), Monica Soldano (Associazione Madre Provetta), Marino Maglietta (Fondazione Crescere Insieme ), Filomena Gallo (Associazione Nazionale Amica Cicogna onlus), Rossella Bartolucci (Sos infertilità), Gianni Geraci (Gruppo del Guado), Antonio Bernini (Coordinamento Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), Giuseppe Pio Torcicollo (Associazione Convoglio valori)</p>
<p>I <strong>lavori dell'11 maggio</strong> proseguiranno presso il Salone dell'Associazione Luca CoscioniVia di Torre Argentina 76, 3° piano, dalle 9 alle 14, con un dibattito fra i relatori ed i partecipanti, che toccherà i temi seguenti:</p>
<ol>
<li><strong>Matrimonio, separazione e divorzio, mediazione familiare</strong><br />
(storia del rapporto tra matrimonio civile e religioso, patti lateranensi, convenzioni matrimoniali, regime patrimoniale del matrimonio, prenuptial agreements, divorzio breve, condizione e affidamento dei minori nella separazione e nel divorzio, potestà e responsabilità genitoriale, diritti e doveri nei rapporti tra genitori e figli, riforma della solidaritetà post coniugale, introduzione della mediazione familiare);</li>
<li><strong>Coppie di fatto e coppie omosessuali<br />
</strong>(diritti individuali e diritti di coppia, dati statistici, legislazione europea, giurisprudenza italiana, psicologia della coppia, capacità genitoriale, discriminazioni storiche ed attuali, evoluzioni del costume e della mentalità sociale);</li>
<li><strong>Procreazione assistita, aborto e clonazione terapeutica</strong><br />
(superamento della legge 40, ricerca scientifica, la condizione del padre del concepito, aggiornamento della legge 194 alla luce delle evoluzioni scientifiche, diritto costituzionale alla salute e diritti del nascituro, definizione di persona secondo la legge vigente, accanimento terapeutico ed eutanasia);</li>
<li><strong>Parità tra uomo e donna e tra figli nati fuori e dentro il matrimonio<br />
</strong>(cognome della moglie, cognome dei figli, differenze esistenti tra figli legittimi, naturali, incestuosi, la condizione della donna nel medioevo e nell'Italia post unitaria, la condizione del "bastardo", profili psicologici e sociologici, modelli tradizionali di divisione del lavoro domestico e dei compiti di cura dei figli, servizi ed aiuti per le coppie);</li>
<li><strong>Riforma successioni ed adozioni</strong><br />
(adozione da parte del single, abrogazione adozioni "di serie B", riforma dell'istituto della legittima, riforma del testamento, testamento biologico o testamento in vita); 6.      Violenza in famiglia, violenza contro le donne (indagini statistiche, storiche e psicologiche, modifica della legge 154/2001, tipizzazione dei reati familiari e contro la persona, mobbing familiare).</li>
</ol>
]]></content:encoded>
</item>

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